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Società estinte, rimborsi a senso unico

L’istanza di rimborso per le società estinte e l’eventuale successiva impugnazione del diniego tacito o espresso da parte dell’amministrazione finanziaria vanno sempre proposte dai soci e non dal legale rappresentante.
La questione è di grande attualità in quanto sono numerose le società che, pur essendo cessate, continuano a vantare, ad esempio, un credito Iva o un altro credito di imposta nei confronti dell’Erario e per le quali i loro liquidatori, in qualità di legali rappresentanti, presentano dapprima l’istanza all’ufficio e, successivamente, impugnano il diniego dell’ente impositore dinanzi al giudice tributario che, senza peraltro entrare nel merito della spettanza, dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.
Una volta proposta l’istanza, dovranno essere sempre i soci a impugnare, tramite un difensore abilitato, l’eventuale diniego da parte dell’ufficio mediante ricorso (o reclamo, in caso di rimborso di somme dovute fino a 20mila euro) da proporre entro sessanta giorni dalla notifica del diniego espresso oppure, in caso di diniego tacito, trascorsi novanta giorni dalla notifica della istanza di rimborso.

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