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Soglia «mondiale» per chi opera in Svizzera

A partire dal 1° gennaio 2018 tutte le imprese estere, comprese quindi anche le italiane, che svolgono attività in Svizzera sono ivi considerate soggetti passivi Iva se il loro fatturato annuo, inteso come fatturato realizzato sia in Svizzera sia nel resto del mondo supera i 100.000 franchi (circa 85.500 euro).
Non rileva più, quindi, come accadeva fino al 31 dicembre 2017, il volume d’affari realizzato sul territorio elvetico, ma quello prodotto a livello mondiale, con l’evidente conseguenza che saranno molto più numerose le imprese tenute a identificarsi come contribuenti e versare l’Iva in Svizzera mediante la nomina di un rappresentante fiscale.
L’obbligo riguarda sia le prestazioni eseguite in Svizzera tramite contratti d’appalto sia le fattispecie nelle quali, al di fuori di un contratto d’appalto, il fornitore consegni il bene solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero (ad esempio consegna, dopo il montaggio, di macchinari, finestre o di impianti di areazione o, più in generale, consegna di beni importati con montaggio sul territorio svizzero in occasione di lavori di manutenzione di edifici).
La partita Iva in Svizzera si ottiene con la nomina, mediante procura scritta, di un rappresentante fiscale (persona fisica o giuridica) con domicilio o sede in Svizzera.
I soggetti non residenti che effettuano, invece, esclusivamente prestazioni di servizi soggette all’imposta sull’acquisto in Svizzera (reverse charge) sono esonerati dall’obbligo di registrazione indipendentemente dal volume d’affari conseguito.

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