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Spesometro 2017

Lo spesometro è l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva.
Per farlo occorre utilizzare il “Modello di comunicazione polivalente” approvato dall’Agenzia delle Entrate, ed inviarlo entro il 10 aprile/20 aprile 2017 a seconda che si tratti di soggetti mensili o trimestrali.
Dal 2017 è stato introdotto l’obbligo dello spesometro trimestrale, ma tale modifica ha effetto per le operazioni relative al 2017. Per le operazioni riferite al 2016 resta l’obbligo di presentazione dello spesometro annuale.
Con il Comunicato stampa del 24.03.2017 l’Agenzia delle Entrate ha confermato, come avvenuto l’anno scorso, la semplificazione per i commercianti al minuto e soggetti equiparati.
Sono obbligati alla compilazione e all’invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva.
Sono esonerati dallo spesometro:
• i contribuenti forfetari;
• i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
• i commercianti al minuto e soggetti equiparati, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a 3.000 Euro (al netto IVA);
• i tour operator, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 Euro (al lordo dell’Iva).
Lo spesometro riguarda le operazioni:
• con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
• senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
Ai contribuenti viene data la possibilità di scegliere se comunicare o meno le operazioni 2016 con controparte black list.
Per lo spesometro 2017, relativo alle operazioni del 2016, le scadenze sono quelle fissate a regime:
• 10.4.2017 per i soggetti mensili;
• 20.4.2017 per gli altri soggetti.
Per stabilire il termine di riferimento è necessario considerare la periodicità di liquidazione IVA dell’anno in cui è effettuato l’invio della comunicazione.

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