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Split payment

Il D.L. 50/2017 ha ampliato il campo di applicazione del meccanismo di applicazione dello split payment a partire dall’1.7.2017.
E’ stato ampliato il perimetro dei soggetti nei cui confronti devono essere emesse fatture in scissione dei pagamenti (cd. split payment), non più limitato ai soli enti nei cui confronti l’art. 6, D.P.R. 633/1972 prevedeva l’applicazione dell’Iva ad esigibilità differita.
Dall’1.7.2017, il particolare sistema di assolvimento dell’Iva secondo lo schema della scissione dei pagamenti deve essere utilizzato per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti:
– dei soggetti inseriti nel Conto economico consolidato dello Stato ed individuati annualmente dall’Istat;
– delle società direttamente controllate dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali, nonché le società a loro volta controllate (direttamente o indirettamente) da queste ultime;
– delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti interessati, il D.M. 27.6.2017 prevede la definizione:
– delle pubbliche Amministrazioni destinatarie degli obblighi di split payment facendo riferimento all’elenco pubblicato annualmente dall’Istat (per le operazioni dall’1.7.2017 al 31.12.2017, ci si deve riferire all’elenco Istat pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.9.2016);
– delle società controllate dalla pubblica Amministrazione e dagli enti territoriali, come risultanti al 24.4.2017, facendo riferimento all’elenco pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze;
– delle 40 società quotate, incluse nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana, come risultanti al 24.4.2017, secondo l’elenco consultabile nel sito del Dipartimento delle Finanze e comunque, a decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura dal 2018, individuate con apposito elenco dallo stesso Dipartimento con pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno.
Con l’abrogazione del co. 2 dell’art. 17-ter, D.P.R. 633/1972 ora anche le prestazioni di servizi rese da professionisti (e da intermediari) debbano essere effettuate in scissione dei pagamenti.
A seguito dell’abrogazione della deroga espressa, prevista dall’ultima parte del previgente co. 2 dell’art. 17-ter, la disciplina dello split payment si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi «assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito».
L’attuale decreto prevede alcune modifiche alla disciplina dello split payment contenuta nel decreto del 2015 per quanto concerne gli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti appartenenti alla pubblica Amministrazione che sono soggetti Iva, estendendo tale disciplina anche alle società controllate ed a quelle incluse nell’indice di borsa.
Più in particolare per tutti tali soggetti il nuovo decreto, modificando gli artt. 3 e 5 del precedente decreto, prevede:
– che l’esigibilità dell’Iva può essere individuata da tali soggetti, oltre che nel momento del pagamento del corrispettivo o, ancor prima, della ricezione della fattura, anche nel momento della registrazione della fattura ricevuta;
– che detti soggetti possono, a loro scelta, o versare l’Iva indicata nelle fatture ricevute direttamente all’Erario (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità) oppure far confluire tale imposta nelle ordinarie liquidazioni periodiche.

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