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Split payment – Ulteriori chiarimenti

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sul meccanismo della scissione dei pagamenti in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche Amministrazioni (split payment), la cui norma di riferimento è l’art. 17-ter, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, introdotto dalla L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
Soggetti destinatari: nell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment sono compresi, oltre ai soggetti espressamente elencati, anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, sono sostanzialmente immedesimabili in essi (ad esempio, i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, i Consorzi di bacino imbrifero montani e i Consorzi interuniversitari).
Soggetti esclusi: per stabilire se si possa ricorrere al meccanismo in questione, e dunque ai fini di individuare la natura pubblica o privata di un ente, in assenza di una qualificazione dell’ente da parte del Legislatore, sarà necessario effettuare un’indagine specifica della sussistenza degli elementi sostanziali e formali che rappresentano indici distintivi di un ente pubblico, come ad esempio la titolarità di poteri autoritativi e amministrativi, la potestà di autotutela e l’ingerenza statale. Si ribadisce che sono esclusi in linea di massima dallo split payment gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, sebbene di interesse generale e gli enti previdenziali non pubblici. Sono inoltre esclusi la Banca d’Italia e il Coni. Ambito oggettivo di applicazione: lo split payment non si applica tra l’altro alle fattispecie in cui la pubblica Amministrazione non effettua pagamenti di corrispettivo nei confronti dei fornitore; si tratta nella specie delle operazioni rese alla P.A. in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli che trattiene, riversando alla P.A. committente un importo netto.
Adempimenti delle P.A. non soggetti passivi: relativamente agli acquisti effettuati dalle P.A. nell’ambito delle loro attività istituzionali non commerciali, il versamento dell’Iva è effettuato da queste senza possibilità di compensazione. È inoltre esclusa la possibilità per l’Amministrazione acquirente di utilizzare l’importo dell’Iva dovuta per le operazioni in regime di scissione contabile in compensazione orizzontale con altri crediti d’imposta da essa vantati. Circa gli acquisti di beni e servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell’ambito di attività non commerciali sia nell’esercizio d’impresa, la P.A. non debitore d’imposta dovrà individuare preventivamente, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l’ente è tenuto ad eseguire separatamente i relativi adempimenti.
Rimborsi: l’effettuazione di operazioni soggette allo split payment non costituisce un presupposto autonomo per la richiesta di rimborso, ma tali operazioni andranno considerate, con le altre del periodo di riferimento, nel calcolo della sussistenza del presupposto dell’«aliquota media». Le operazioni da split payment danno diritto all’erogazione prioritaria solo nel caso in cui il presupposto del rimborso sia quello dell’aliquota media e nel limite dell’ammontare dell’imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento. È quindi possibile che il rimborso da split payment sia prioritario solo per una parte dell’importo, mentre la parte restante rimane soggetta all’esecuzione ordinaria. Laddove non sussista il presupposto dell’aliquota media per il rimborso, quest’ultimo potrà comunque essere chiesto, ma la relativa erogazione seguirà le modalità ordinarie.
Efficacia temporale: il meccanismo in oggetto si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo sia pagato dopo l’1.1.2015, sempre che non siano state fatturate anteriormente. Esso non si applica alle operazioni per cui è stata emessa fattura entro il 31.12.2014 e che sono state effettuate entro lo stesso anno. Per queste ultime, la P.A. dovrà corrispondere al fornitore sia l’imponibile sia l’imposta anche se il pagamento ha luogo dopo l’1.1.2015. In tal caso è irrilevante che la fattura, emessa nel 2014, sia stata acquisita al protocollo della P.A. acquirente nel 2015.

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