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Srl, estensione dei controlli (interni ed esterni)

La legge di conversione del decreto “sblocca-cantieri”, dopo un lungo dibattito, ha definitivamente stabilito i limiti che obbligano le Srl a nominare l’organo di controllo o il revisore e che sono: 

  • 4 milioni di attivo di stato patrimoniale;
  • 4 milioni di ricavi; 
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. 

È sufficiente superarne solo uno per due esercizi consecutivi. La nomina si rende altresì obbligatoria per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quelle che controllano società soggette alla revisione legale dei conti. Saranno le imprese a decidere se nominare un revisore ovvero un organo di controllo (monocratico o collegiale) cui obbligatoriamente dovrà comunque essere affidata la revisione legale, oppure entrambi.

La revisione è soggetta al rispetto dei principi di revisione internazionali che rappresentano un importante supporto tecnico all’attività del revisore che, in base alla propria competenza professionale, determina, nel rispetto di detti principi, l’estensione e l’efficacia dei controlli di revisione.

Gli Isa Italia comprendono anche i principi di revisione predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli Isa Clarified ed aventi ad oggetto: 

  • le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale, previste dal principio di revisione (SA Italia) n. 250B;
  • l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, di cui al principio di revisione (SA Italia) n. 720B;
  • l’istituzione e il mantenimento, da parte del revisore, di un sistema di controllo della qualità che ragionevolmente assicuri che il revisore e il suo personale rispettino i principi professionale e le disposizioni di legge (principio di revisione Isqc Italia 1).

La funzione economica, giuridica e sociale della revisione non è garantire l’assoluta attendibilità del bilancio d’esercizio ma di tenere sufficientemente alto il livello di fiducia che ogni stakeholder ripropone nella credibilità dei valori di bilancio e in generale nell’informativa finanziaria. Tale livello di fiducia è garantito dai profili di professionalità, responsabilità, etica, indipendenza richiesti in capo al revisore. 

Il principio internazionale di revisione Isa Italia 200 nell’individuare le responsabilità generali, precisa come nella revisione del bilancio gli obiettivi generali del revisore sono: 

  • acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi e consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria;
  • emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni, come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati. 

Il revisore non può mai ottenere la certezza che il bilancio non sia viziato da errori significativi, in quanto le caratteristiche stesse del processo di revisione (controlli a campione e dalla presenza di elementi di valutazione soggettivi) e la possibilità di manipolazioni da parte di terzi, non garantiscono di azzerare la possibilità di errore. In ogni caso, il revisore non ha poteri investigativi ma solo ispettivi.

Il revisore deve determinare le procedure necessarie per svolgere il proprio incarico secondo quanto stabilito dai principi statuiti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della società oggetto di audit e dei rischi che le varie voci di bilancio e le asserzioni poste a base della redazione contengano degli errori. Quanto più elevato è il livello di rischio di revisione individuato, tanto più estese e approfondite dovranno essere le procedure di revisione da porre in essere per ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi che consentano di giungere a conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.

Esistono limiti di natura pratica e legale alla capacità del revisore di acquisire elementi probativi. Il revisore non può essere certo della completezza delle informazioni, anche qualora abbia svolto procedure di revisione per ottenere la ragionevole sicurezza di aver acquisito tutte le informazioni pertinenti. Inoltre, nell’autenticazione dei documenti, il revisore non ha la formazione necessaria, né ci si può attendere che sia un esperto. Ancora, una revisione contabile non è un’indagine ufficiale su presunti illeciti. Pertanto, al revisore non sono attribuiti specifici poteri legali, quali quello di perquisizione o di accesso alle e-mail che possono risultare necessari per tale tipo di indagine.

I segnali di difficoltà di un’impresa, che si manifestano con tempistiche diverse, sono la perdita della going concern, la crisi e infine l’insolvenza e a ciascuna di esse «corrispondono precisi criteri di gestione dell’impresa e strumenti di reazione di natura diversa». La tempestiva rilevazione della mancanza della continuità o di una situazione di crisi potrebbe «condurre al risanamento dell’impresa, evitando l’insolvenza». Il Codice della crisi poggia su due pilastri: gli obblighi organizzativi posti in capo all’imprenditore con la modifica appostata all’articolo 2086 e gli obblighi di segnalazione posti in capo a determinati soggetti.

Per quanto riguarda il primo obbligo l’imprenditore collettivo deve implementare un assetto organizzativo adeguato che gli consenta di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi.

L’altro pilastro è la segnalazione tempestiva della presenza dei sintomi della crisi da parte di alcuni soggetti qualificati e quindi anche in capo all’organo di controllo e al revisore. In tale contesto si colloca l’estensione dell’obbligo di nomina di tali soggetti nelle Srl con conseguente modifica dell’articolo 2477. Tale obbligo scatta nel caso in cui per due esercizi consecutivi la società superi almeno uno dei parametri dimensionali (quattro milioni di attivo o di ricavi; 20 dipendenti) ovvero sia tenuta la redazione del bilancio consolidato o controlli una società soggetta alla revisione legale dei conti.

In quest’ottica, la nomina anticipata di qualche mese consentirebbe al revisore di prendere conoscenza della società in maniera più completa.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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