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Srl sportive, ok ai dividendi

Dal 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore della legge di Bilancio (la 205/2017), è possibile costituire le nuove società sportive dilettantistiche con scopo di lucro.
Con queste nuove società potranno essere liberamente distribuiti i dividendi senza che sorgano contestazioni con il Fisco. I soci potranno anche cedere la quota di partecipazione posseduta, eventualmente realizzando plusvalenze, senza che l’operazione configuri una indiretta distribuzione di utili.
La mancanza dello scopo di lucro, quindi il divieto di distribuire gli utili sotto qualsiasi forma, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, è prevista, in generale, dall’articolo 90, comma 18, lettera c) della legge 289/2002. La disposizione richiede che i «sodalizi sportivi» debbano prevedere espressamente nei propri statuti «l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette».
Ora, dall’inizio dell’anno, è possibile derogare a questo divieto a condizione di inserire nello statuto le seguenti clausole previste dall’articolo 1, comma 367 della legge 205/2017:
• la denominazione o ragione sociale deve indicare la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
• nell’oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
• deve essere previsto nello statuto il divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre società sportive affiliate alla stessa federazione sportiva, o rientranti nella stessa disciplina;
• deve essere indicato l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive aperte al pubblico a pagamento la presenza di un direttore tecnico con un percorso di studi qualificato (diploma Isef, laurea in scienze motorie, etc).
È possibile adottare la forma della Srl, della Spa e della società accomandita per azioni.
Le novità consistono non solo nella possibilità di distribuire liberamente i dividendi, ma anche in un regime di tassazione di fatto più favorevole rispetto alle altre società che esercitano attività diverse (non sportive).
La nuova forma societaria può essere costituita solo dal 1° gennaio 2018. Di conseguenza la prima distribuzione di dividendi potrà essere deliberata nel 2019 e potrà riguardare gli utili realizzati nel primo anno di “vita”. Questa circostanza determina l’applicazione dei nuovi criteri di tassazione dei dividendi previsti dall’ultima legge di Bilancio e si traduce in un vantaggio doppio per le società sportive dilettantistiche lucrative.
Gli utili formati nell’anno 2018 e in quelli seguenti si tassano con l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26% sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate. Quindi questi utili non devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi.
È indifferente possedere una quota di partecipazione del 95 o del 5 per cento.
La ritenuta del 26% è la stessa delle altre società di capitali non sportive che sono soggette all’Ires del 24 per cento. Invece le società sportive lucrative scontano l’Ires del 12 per cento. Il che rappresenta un ulteriore vantaggio.
Per le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni sono previsti vantaggi analoghi. Anche in questo caso la legge 205 prevede nuovi criteri di tassazione, che però sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2019.
Nel 2018 le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni qualificate costituiscono reddito tassabile nella misura del 58,14 per cento. I plusvalori ottenuti con la cessione di partecipazioni non qualificate (ad esempio una quota del 5 per cento) sono tassati con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26 per cento.
A partire dalle plusvalenze realizzate nel 2019 non dovranno più essere tenute distinte le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Il trattamento fiscale sarà lo stesso sia per le partecipazioni di maggioranza, che per quelle minoritarie. Si applicherà sempre un’imposta sostitutiva del 26 per cento.
I soci delle nuove società sportive lucrative potranno cedere liberamente le loro quote di partecipazione. D’altra parte il divieto di trasferimento delle quote rappresenta una condizione essenziale per applicare la disciplina di cui all’articolo 148 del Tuir relativa alla decommercializzazione dei compensi. Le nuove società, invece, perdono questo beneficio e se effettuano prestazioni verso il pagamento di corrispettivi specifici le entrate dovranno essere tassate, sia pure con l’aliquota Ires ridotta del 12 per cento.

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