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Start up, cumulo di bonus e deduzioni fin dalla nascita

Non tutte le misure sono note a chi intende avviare una start up e non sempre sono di facile applicazione.

Per la costituzione, è prevista una procedura semplificata di redazione dell’atto costitutivo, con possibilità di utilizzare un modello standardizzato firmato digitalmente senza intervento del notaio. In caso di contestuale iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per le start up, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. Analogo esonero è previsto per imposta di bollo, diritti di segreteria per l’iscrizione al registro imprese e per il diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Un importante incentivo è riservato ai soggetti che intendono investire in start up innovative. Per la persona fisica, è prevista una detrazione Irpef del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un massimo di un milione di euro all’anno. Per il soggetto passivo Ires, invece, è stabilita una deduzione del 30% della somma investita nel capitale sociale della start up, per un massimo di un milione e 800mila euro annui. Senza contare che, con l’autorizzazione della Commissione europea, la percentuale di detraibilità/deducibilità verrà aumentata al 40% per il solo periodo d’imposta 2019. E, nel caso di acquisizione (mantenuta per almeno tre anni) dell’intero capitale sociale da parte di soggetti Ires, l’aliquota per il 2019 sale fino al 50%.

Le start up possono godere, in quanto cumulabili, degli incentivi legati al piano Industria 4.0: possono, ad esempio, beneficiare del credito d’imposta del 25% (fino al 2018 era del 50%) dei costi connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili. La misura del credito resta del 50% per i costi riferiti a spese per la ricerca extra-muros e le spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato. Così come possono beneficiare dell’iperammortamento previsto per gli investimenti in beni altamente tecnologici, effettuati nel 2019. In sostanza, quest’ultima agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi che non si applica più con la misura unica del 150% ma è differenziata in relazione all’ammontare degli investimenti:

  • 170% per gli investimenti fino a 2 milioni e mezzo di euro;
  • 100% per gli investimenti compresi 2,5 milioni e 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. 

Per coloro che fruiscono di questa agevolazione è possibile accedere anche al superammortamento per i beni strumentali immateriali, con una maggiorazione del costo del 40 per cento. 

Trova applicazione, infine, anche il credito d’imposta Formazione 4.0 per il personale dipendente nel settore delle tecnologie. Il credito è attribuito in questo modo:

  • 50% delle spese ammissibili, entro i 300mila euro, per le piccole imprese;
  • 40% per le medie imprese;
  • 30% per le grandi imprese, per un limite di 200mila euro. 

Sono ammissibili le spese sostenute per attività di formazione nei limiti del “costo aziendale” riferito alle ore e alle giornate di formazione del personale dipendente. Il costo aziendale è determinato sulla retribuzione annua lorda spettante al lavoratore dipendente in relazione alle ore e ai giorni di formazione effettuati nel periodo d’imposta, e le indennità percepite per trasferte connesse allo svolgimento di attività formative.

Interessanti benefici sono previsti anche per il lavoro nelle start up innovative. Con il work for equity è possibile, da un lato, accedere a prestazioni professionali qualificate e fruire di efficienti strumenti di fidelizzazione del capitale umano, e dall’altro, ridurre le uscite monetarie nella fase iniziale dell’attività in cui, come noto, la liquidità di solito è particolarmente limitata. 

L’agevolazione prevede che l’assegnazione di strumenti finanziari o l’attribuzione del relativo esercizio di opzione (stock option) da parte della start up ad amministratori, dipendenti e collaboratori non concorre a formare il reddito ai fini fiscali e contributivi. Nel dettaglio, si tratta di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati, inclusi i piani di incentivazione che prevedono la diretta assegnazione di strumenti finanziari, attribuzione di opzioni di sottoscrizione o di acquisto di strumenti finanziari, la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro. 

In questa ipotesi, l’esenzione è subordinata al divieto di cedere le azioni alla società emittente o a soggetti riconducibili alla medesima catena partecipativa cui appartiene la start up. In caso contrario, è previsto un recupero a tassazione del reddito originariamente escluso nel medesimo periodo d’imposta in cui è stata realizzata la cessione “vietata”. L’esclusione non contempla alcun limite, potendo essere tagliata su misura per ciascun collaboratore a seconda delle specifiche esigenze. Si tratta, quindi, di una misura particolarmente agevolativa rispetto a quanto previsto dalla disciplina ordinaria sull’assegnazione di azioni al personale dipendente della società. In quest’ultimo caso, infatti, l’assegnazione è esente ai fini fiscali e contributivi nel limite di 2.065,83 euro e solo se offerta alla generalità dei dipendenti. 

Anche sulle stock option, la disciplina riservata alle start up è più conveniente rispetto a quella ordinaria. Mentre la prima permette di esentare l’intero valore attribuito a seguito dell’opzione, nella seconda la differenza tra il valore prestabilito nel diritto di opzione e il prezzo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro concorre al reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali ed è esente ai fini contributivi. 

Un ulteriore punto a favore di questa misura è legato al fatto che il work for equity è riservato anche ai prestatori di opere e servizi rese in favore della start up. Diversamente da quanto accade per dipendenti e amministratori, per questa categoria vi sono una serie di limiti. L’agevolazione riguarda solamente l’assegnazione di azioni (e non le stock option). E il valore degli strumenti finanziari assegnati dalla start up non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma assume rilevanza ai fini contributivi nonché ai fini dell’applicazione dell’Iva.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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