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Straining

La giurisprudenza di legittimità appare sempre più orientata ad ammettere il risarcimento del cosiddetto danno da straining.
Come la stessa Corte di cassazione ha avuto modo di precisare, lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale manca il carattere della continuità delle azioni vessatorie.
Ciò non toglie, però, che anche lo straining possa giustificare il risarcimento del danno, ove l’azione vessatoria vada a minare l’integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare, i giudici di legittimità hanno censurato il comportamento del datore di lavoro il quale sarebbe venuto meno all’obbligo di evitare situazioni “stressogene” tali da dare origine a una condizione di grave frustrazione personale o professionale.
Ne risulta, dunque, confermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come lesione del diritto al normale svolgimento della vita lavorativa e alla libera e piena esplicazione della propria personalità sul luogo di lavoro, anche nel significato “areddituale” della professionalità.

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