fbpx
TORNA ALLE NEWS

Strumenti finanziari Pmi

Destinazione Italia – Vengono apportate, al fine di rendere maggiormente competitive forme di finanziamento alternative al mercato bancario, modifiche al sistema di imposizione indiretto dei finanziamenti a medio e lungo termine assoggettati all’imposta sostitutiva ex art.15-20 DPR n.601/73.
In particolare, viene esteso l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati quali prestiti obbligazionari e ad atti ad essi accessori (garanzie, surroghe, postergazioni …) e dall’altro tale applicazione si rende opzionale.
A tal fine viene introdotto l’art.20-bis nell’alveo del DPR n.601/73, il cui comma 1 prevede che il regime di imposta sostitutiva si applica anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate all’atto dell’emissione di obbligazioni (o titoli similari alle obbligazioni), nonché alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.
Sempre in funzione dell’obiettivo di facilitare l’accesso al credito da parte delle Pmi, i principi relativi alla cartolarizzazione vengono estesi non solo alle obbligazioni e ai titoli similari, ma anche, per effetto della conversione in legge, alle cambiali finanziarie, sottoscritte dalle società veicolo.
Per le coop limite di emissione degli strumenti finanziari limitato ai titoli di debito.

condividi.