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Subentro in un contratto di leasing

Il subentro in un contratto di leasing può realizzarsi, oltre che con la cessione a titolo oneroso, attraverso il conferimento.
Sotto il profilo reddituale, il conferimento impone la necessità di valorizzare i beni conferiti in base al valore normale degli stessi.
Allo stesso modo, in caso di cessione del contratto di leasing, l’art. 88, co. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, impone la tassazione di una sopravvenienza attiva, pari al valore normale del bene oggetto del contratto, al netto del debito residuo.
Sotto il profilo delle imposte indirette, il conferimento del contratto di leasing, se posto in essere da un soggetto passivo, costituisce prestazione di servizio rilevante ai fini Iva, con una base imponibile rappresentata dal capitale liberato in ragione del conferimento dello stesso.

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