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Sugar tax, tassa di 10 euro per ettolitro sui prodotti finiti

Entro agosto 2020 saranno definiti i contorni della sugar tax, la nuova imposta di consumo per bevande analcoliche e succhi di frutta contenenti edulcoranti aggiunti introdotta dalla legge di Bilancio 2020 che entrerà in vigore, probabilmente, dal prossimo 1° ottobre. In effetti, tra le novità più rilevanti della legge di Bilancio 2020 vi è infatti l’introduzione della tassa sul consumo di bevande edulcorate, intendendo per tali non solo i prodotti finiti, ma anche quelli predisposti per essere consumati previa diluizione (come gli sciroppi), che rientrino nelle categorie dei succhi di frutta, di ortaggi e legumi, di cui alla voce 2009 della nomenclatura combinata, e delle bevande a base di acqua di cui alla voce Nc 2202. 

Il testo specifica che per edulcorante debba intendersi qualsiasi sostanza in grado di conferire un sapore dolce alle bevande, inserendosi tale imposta nel contesto di una manovra che, oltre all’intento di recuperare gettito fiscale, persegue l’obiettivo di limitare il dilagante consumo di bevande zuccherine.

Per quanto riguarda i caratteri dell’obbligazione, vi è perfetta coincidenza tra il momento in cui essa sorge e quello in cui diviene esigibile, circostanza che si verifica in fasi diverse dell’operazione in base al rilievo territoriale dell’operazione: 

  • in ambito domestico, il presupposto di esigibilità dell’imposta si verificherà all’atto della cessione, anche gratuita, da parte del fabbricante o del soggetto che provvede al condizionamento, se diverso, nei confronti del privato o della società commerciale che ne effettui la rivendita, e sarà il cedente ad essere onerato del pagamento;
  • in ambito Ue, tale momento si verificherà con il ricevimento di bevande da parte dell’acquirente di prodotti provenienti dall’Ue; 
  • in ambito extra Ue, l’obbligazione avrà luogo all’atto di importazione definitiva delle medesime bevande nel territorio nazionale, con imposta a carico dell’importatore.

I temi interpretativi che la norma pone non sono pochi. Si pone anzitutto la questione dell’individuazione del soggetto obbligato, che può essere il fabbricante o il soggetto che procede al condizionamento, che però potrebbe non disporre facilmente delle informazioni necessarie al pagamento dell’imposta, specialmente in una filiera produttiva molto lunga e non sempre nota nella sua interezza.

Resta poi dubbio l’oggetto della specifica imposizione. Posto che sono fissate delle soglie di esenzione da analizzare con attenzione, si attende un decreto per capire i parametri applicativi, oltre al fatto che è spesso complesso identificare le bevande nei prodotti compositi o categorizzare prodotti liquidi che non sono bevande, ma alimenti. 

Inoltre, il contenuto complessivo di edulcorante dovrà essere determinato non già in base al mero rilevamento quantitativo della sostanza, bensì facendo riferimento al potere edulcorante di ciascuna, il quale verrà stabilito con decreto dei ministeri Finanze e Salute. 

A quanto precede, poi, si aggiunge la questione applicativa e dichiarativa. L’importo dell’imposta è infatti fissato nella misura di dieci euro per ettolitro sui prodotti finiti ed euro 0,25 per chilogrammo per i prodotti da consumarsi previa diluizione e i soggetti obbligati al pagamento devono essere registrati presso le Dogane con attribuzione di un apposito codice identificativo. Il pagamento avverrà mensilmente su base dichiarativa in dogana, con applicazione di sanzioni in caso di ritardato o mancato adempimento, pari al 30% dell’imposta dovuta o al doppio fino al decuplo della stessa.


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