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Super e iper ammortamento

Con un emendamento al Decreto Sud è stato prorogato il termine entro cui richiedere l’iperammortamento 250% sugli specifici beni beni strumentali rientranti nel piano Industria 4.0.
In particolare, è stato esteso al 30 settembre 2018 il termine ultimo per la consegna dei beni ammessi all’agevolazione, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Posticipare la scadenza entro cui deve avvenire la consegna del bene, significa di fatto, poter concedere alle imprese più tempo e maggiori possibilità di effettuare nuovi investimenti, leva indispensabile per imprimere un forte impulso positivo all’innovazione, alla produttività e all’occupazione. Gli investimenti ammissibili al super e all’iperammortamento devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 per i beni strumentali nuovi super ammortizzabili o entro il 30 settembre 2018 per i beni iper ammortizzabili.
Il bonus consente di aumentare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali che sono stati acquistati al fine di trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0.
Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l’Irap.
Sono ammessi all’agevolazione unicamente ai titolari di reddito d’impresa.
Sono agevolabili gli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è contenuto all’interno dell’Allegato A dell’Appendice della Circolare 4/E/2017.
L’iper maggiorazione spetta solamente qualora il bene rispetti le linee guida che sono state elaborate dal MiSE, e che sono fornite dalla circolare in relazione a ogni tipologia di macchina.
Come per il super ammortamento, anche l’iper ammortamento spetta ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Super ammortamento – La norma prevede una deduzione extracontabile (variazione in diminuzione da computare in sede di dichiarazione), pari al 40% dell’ammortamento ordinario del costo del nuovo bene acquistato, che permette di risparmiare le imposte sul valore del bene corrispondente a detta percentuale.
Il beneficio riguarda Irpef e Ires, non l’Irap.
Sono ammessi all’agevolazione
– tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
le S.n.c. e le s.a.s.;
– le società di armamento;
– le società di fatto, che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale; le società consortili a rilevanza interna ed esterna;
le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.;
– le cooperative e di mutua assicurazione;
– gli enti pubblici e privati, nonché i trust aventi per esercizio esclusivo l’attività commerciale; le società non operative e quelle in liquidazione.
– tutti i soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR.
– persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il c.d. “regime dei minimi” (articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) o il c.d. “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
– gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Sono agevolabili i beni strumentali nuovi (o mai usati), acquistati, anche in leasing. Nel caso di locazione finanziaria (leasing), il contratto viene assimilato fiscalmente un acquisto “ordinario” di bene strumentale.
Rientrano nei beni “mai usati” quelli acquistati non dal produttore o rivenditore ma da un terzo, che rimangono agevolati se mai usati prima.
In riferimento al requisito della strumentalità è necessario che i beni siano di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Restano, quindi, esclusi dall’agevolazione i beni merce (o, comunque, trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo.
I beni agevolati non sono soltanto quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, come in precedenti misure, ma tutti quelli materiali ammortizzabili:
– diversi dai fabbricati e costruzioni,
– in generale dai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
– oltre che dagli altri indicati specificatamente nell’Allegato 3 della Legge di stabilità 2016 (es. condutture, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati, ecc.).
Rientrano nel bonus i veicoli per i quali è prevista la deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti a uso pubblico ovvero quelli utilizzati solamente come beni strumentali (si tratta dei beni senza i quali l’attività medesima non può essere esercitata).
L’agevolazione non compete altresì per i beni acquisiti in locazione operativa, cioè senza opzione di riscatto (ad esempio, il così detto full leasing) ed in noleggio.

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