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Super Iper ammortamento, ritorno senza il primo trimestre

La maggiorazione del costo di acquisto (o della quota capitale del canone in caso di locazione finanziaria) dei beni strumentali nuovi resta essenzialmente quella già in vigore per effetto della versione originaria del Dl 34/2019, consistente in un incremento del 30% sino all’importo limite dell’investimento di 2,5 milioni di euro. 

Continua a costituire un punto interrogativo il concreto operare del meccanismo di limitazione in presenza di investimenti eccedenti tale soglia. È confermato che il bonus:

  • si applica sia alle imprese che agli esercenti arte e professione (solo imposte sui redditi, no Irap);
  • non riguarda i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir (restano pertanto fuori i taxi, i ciclomotori, i motocicli, i caravan, le autovetture utilizzate dalle autoscuole, mentre rientrano i “veri” autocarri e gli autoarticolati);
  • non riguarda i beni immateriali, i beni usati, i fabbricati e le costruzioni nonché tutti i beni per cui il Dm del 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e alcuni beni particolari indicati in allegato alla legge 208/2015;
  • si applica agli investimenti effettuati (secondo i “soliti” criteri di competenza fiscale) dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con possibile estensione al 30 giugno 2020 a condizione che, entro il 31 dicembre, venga accettato l’ordine dal venditore e sia versato a titolo di acconto almeno il 20% del prezzo;
  • non incide ai fini dei calcoli per gli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) e neppure sugli acconti d’imposta.

Conseguentemente, gli investimenti effettuati nei primi tre mesi del 2019 non possono fruire del maxi-ammortamento, a meno che non si tratti di beni per i quali, tramite l’accettazione dell’ordine e il versamento dell’acconto qualificato entro il 31 dicembre scorso, si era “prenotata” l’applicazione della disciplina 2018 anche se la concreta effettuazione dell’investimento interviene entro il 30 giugno prossimo.

I beni che rientrano nella disciplina dell’iperammortamento possono aspirare ad una maggiore agevolazione, ove l’impresa realizzi tutto quanto richiesto secondo tale agevolazione. Passando all’intervento operato dal legislatore sulla deducibilità Imu degli immobili strumentali nell’ambito del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il testo finale prevede la seguente scaletta:

  • deduzione 50% per il periodo d’imposta 2019;
  • deduzione 60% per i periodi 2020 e 2021;
  • deduzione 70% per il periodo 2022;
  • deduzione 100% a decorrere dal periodo 2023.

Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre far riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello sopra indicato. La deduzione avviene secondo il criterio misto “cassa-competenza”. La norma interessa gli immobili strumentali (concetto definito dall’articolo 43, comma 2 del Tuir), con esclusione di quelli ad uso promiscuo, che costituiscono rimanenze finali e degli immobili qualificati come “patrimonio” (articolo 90 del Tuir). 

L’intervento non elimina, né l’integrale indeducibilità dell’imposta locale ai fini Irap – disposta dal comma 1 dell’articolo 14 del Dl 23/2011-, né la totale deducibilità della Tasi, che si ricava dall’articolo 99 del Tuir.


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