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Terreni e partecipazioni non quotate, affrancamento con sostitutiva all’11%

Rideterminazione del valore fiscale dei terreni e delle partecipazioni dei privati anche nel 2020, ma con imposta uniformata all’11%. Per le cessioni infraquinquennali dei fabbricati, l’imposta sostitutiva da pagare al notaio cresce dal 20% al 26%. Per la rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2019, in arrivo aliquote ridotte: si scende dal 16% al 12% per i beni ammortizzabili e dal 12% al 10% per quelli non ammortizzabili.

Termini e modalità della rideterminazione del valore fiscale dei beni sono allineati a quelli dei precedenti provvedimenti: possesso al 1° gennaio 2020, perizia giurata e versamento dell’imposta (o della prima rata) entro il 30 giugno 2020. La misura della sostitutiva viene invece uniformata all’11%, con un aumento di un punto percentuale per i terreni agricoli ed edificabili e per le partecipazioni non qualificate (quelle qualificate già scontavano l’11%). L’ugual misura per azioni e quote si giustifica anche per l’identica tassazione (al 26%) che ora scontano i capital gain dei privati su tali attività, a prescindere dalla percentuale ceduta. Il comma 759 della legge di bilancio incrementa inoltre dal 20 al 26% l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari che i privati che cedono immobili posseduti da meno di 5 anni (e non utilizzati per la maggior parte del periodo come abitazione principale) possono scegliere di applicare versando l’importo direttamente al notaio. L’aumento scatta dal 1° gennaio 2020 e dunque riguarderà gli atti di compravendita stipulati da tale data.

Buone notizie per le società che adottano i principi contabili nazionali ed intendono rivalutare i beni nel bilancio 2019. I commi 760 e seguenti del maxiemendamento prevedono la riapertura dei termini con una sensibile riduzione delle aliquote di imposta sostitutiva, che erano divenute anacronistiche dopo la discesa dell’Ires al 24% (dal 2017). Per i beni strumentali ammortizzabili (immobili, impianti, macchinari, beni immateriali) la rivalutazione si effettua pagando il 12% (contro il 16% della versione precedente) mentre per i beni non ammortizzabili (come i terreni e le partecipazioni) l’imposta è il 10% (contro il 12%). Rimangono fermi i termini e le condizioni della rivalutazione, come pure l’imposta del 10% richiesta per affrancare la riserva in sospensione di imposta e il differimento temporale per la deduzione di ammortamenti e calcolo delle plusvalenze. Se l’importo complessivamente dovuto non supera 3 milioni di euro, si può frazionare il pagamento fino a tre rate annuali. Se il totale supera questa soglia, invece, la dilazione è fino a 6 rate annuali.


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