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Terzo settore, donazioni di merci esenti

L’agevolazione si rivolge sia a privati che alle imprese, anche se per queste ultime la misura principale resta quella introdotta dalla legge antisprechi. Sul piano soggettivo, destinatari di erogazioni agevolate sono tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria.

 

Operativamente, il valore da considerare per il calcolo della detrazione/deduzione è diverso a seconda del bene oggetto dell’erogazione. In linea generale, si adotta il criterio del “valore normale”, ossia il prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie nel tempo e nel luogo in sono stati acquisiti/prestati o, in mancanza, in quelli più prossimi in base all’articolo 9 del Tuir. Quest’ultimo può essere determinato facendo riferimento ai listini/tariffe del fornitore o, in mancanza, a quelli delle camere di commercio e alle tariffe professionali. Laddove la singola erogazione superi i 30mila euro o sia di valore non determinabile in base a criteri oggettivi, è richiesta una perizia giurata di stima.

 

Le persone fisiche potranno detrarre il 30% (35% per donazioni a favore di Odv) del valore cosi determinato fino a 30mila euro. Le persone fisiche inoltre, unitamente ad enti e società, potranno dedurre il valore del bene fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.

 

Ma cosa accade quando a donare è un’impresa? I criteri di valutazione cambiano a seconda si tratti di beni strumentali o merci. Ai fini della deduzione per i primi rileva il costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento e per i secondi il minor valore tra quello “normale” e quello attribuito alle rimanenze in base all’articolo 92 Tuir. In entrambi i casi non è prevista la perizia di stima neppure oltre i 30 mila euro. Nel primo caso, le cessioni gratuite di beni merce a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con fine di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché di Ets non commerciali, sono esenti Iva.

 

Scontano invece l’imposta solo le cessioni di beni diversi dai precedenti o quelle rivolte ad imprese sociali ed Ets commerciali. Sul fronte delle dirette, invece, oltre alla deduzione, l’erogazione in natura potrebbe generare un ricavo imponibile in mancanza di una formale disapplicazione dell’articolo 85, comma 2 Tuir, prevista invece nella legge “antisprechi”. Quest’ultima, dunque, potrebbe costituire la soluzione fiscalmente più vantaggiosa per le imprese mentre l’articolo 83 del Cts colma l’assenza di incentivi per le persone fisiche che scelgono di donare in natura.

 

Dal punto di vista formale l’erogazione dovrà avvenire mediante atto scritto tra donante e donatario. Il primo sarà tenuto a individuare analiticamente i beni oggetto di trasferimento ed il relativo valore, eventualmente consegnando la perizia di stima (ove necessario); l’ente, invece, dovrà formalmente impegnarsi ad utilizzare quanto ricevuto per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 


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