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Terzo settore, gestori a responsabilità ampia

Responsabilità rafforzata per gli organi di amministrazione e controllo degli enti del Terzo settore (Ets) piu strutturati. 

Per l’organo amministrativo, si passa dalla generica responsabilità prevista dall’articolo 18 del Codice civile in tema di mandato (cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia), a quella “professionale” tipica delle società per azioni. In particolare, la diligenza degli amministratori dovrà essere parametrata alla natura dell’incarico e alla specifica competenza del soggetto. Le scelte gestorie, inoltre, dovranno essere sempre informate e ponderate: tutti gli amministratori sono solidamente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto tutto il possibile per impedirne il compimento o eliminarne/attenuarne le conseguenze dannose. Ciò significa che per gli enti piu strutturati e con maggiori responsabilità verso terzi, sarà opportuno dotarsi di amministratori consapevoli delle dinamiche dell’ente e in grado di verificare la correttezza degli atti compiuti. Chi amministra un Ets dovrà fare attenzione anche al conflitto di interessi, sia nei confronti dei terzi (per i contratti conclusi da chi ha la rappresentanza dell’ente), sia dell’ente stesso (per le decisioni assunte in seno al Cda). 

Responsabilità e competenze specifiche anche per l’organo di controllo, previsto solo in caso di superamento di puntuali limiti dimensionali. Per garantire un’effettiva vigilanza sulla gestione, i suoi componenti dovranno possedere gli stessi requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i sindaci di società per azioni dall’articolo 2399 del Codice civile (non essere interdetti/inabilitati/falliti, non avere rapporti di parentela con gli amministratori dell’ente e non essere legati all’ente da rapporti di lavoro o consulenza). Inoltre, almeno un membro dell’organo dovrà appartenere a una delle categorie richiamate dall’articolo 2397 del Codice civile (revisore legale, commercialista, avvocato, consulente del lavoro, professore in materie economiche o giuridiche). Oltre al classico controllo contabile e di legalità sulla gestione, l’organo di controllo dovrà monitorare sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alle attività esercitabili e al divieto di distribuzione di utili, nonché attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida emanate per la sua redazione. A tal fine, i sindaci potranno effettuare atti di ispezione individuali o chiedere informazioni agli amministratori su determinati affari. Accanto a questi poteri sono previste maggiori responsabilità. A prescindere dal numero dei suoi componenti, l’organo di controllo è responsabile per la propria attività di vigilanza nei confronti dell’ente, del fondatore, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi.

Gli amministratori devono adempiere i doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro competenze. Essi sono solidamente responsabili verso l’ente dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri. Sono altresì responsabili se, conoscendo fatti pregiudizievoli, non abbiano fatto il possibile per impedirne il compimento o eliminarne/attenuarne le conseguenze dannose. Gli amministratori rispondono verso i creditori dell’ente per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità

I componenti dell’organo di controllo devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. I componenti dell’organo di controllo sono altresì responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell’Ets, in conflitto di interessi, si possono annullare su domanda dell’ente, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal Cda con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l’ente, si possono impugnare entro 90 giorni dagli amministratori (e, ove esistenti, dai membri dell’organo di controllo e dal revisore legale), se cagionano un danno patrimoniale all’Ets. Sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi

Per evitare le conseguenze dannose dei reati commessi da rappresentanti legali, dirigenti, dipendenti in posizione apicale, amministratori, l’ente potrà dotarsi di un modello di organizzazione e gestione (Mog) idoneo a prevenire detti reati. In via preliminare, gli amministratori devono valutare i possibili rischi dell’ente e l’adeguatezza dell’assetto organizzativo alla loro prevenzione. In caso di rischi ritenuti rilevanti, l’organo amministrativo deve predisporre un apposito Mog contente le sanzioni disciplinari per chi non si attiene al modello e un organismo di vigilanza.

Per gli Ets con maggiori rischi di gestione l’organo di controllo dovrà prestare attenzione al rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 231/01. Il tema riguarda la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da specifici soggetti (rappresentanti legali, dirigenti, dipendenti in posizione apicale, amministratori). Per liberarsi da tale responsabilità ed evitare conseguenze dannose (sanzioni pecuniarie, confisca e così via), l’ente potrà dotarsi di un modello di organizzazione e gestione (Mog) idoneo a prevenire i reati di cui al Dlgs 231/01. Tecnicamente la normativa non impone un vero e proprio onere di adeguamento, anche se in alcuni casi l’adozione dei modelli di cui al decreto è sicuramente opportuna, se non indispensabile per il corretto funzionamento dell’ente. È il caso degli enti fortemente patrimonializzati, che potrebbero avere interesse a preservare la propria dotazione, oppure di quelli che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione, la quale sempre più spesso cerca interlocutori in regola con il Mog per le gare di appalto e i contributi pubblici (in linea con quelle che sono le raccomandazioni dell’Autorità nazionale Anticorruzione, delibera 32/16, che ha individuato l’osservanza delle disposizioni del Dlgs 231/01 tra i requisiti che le stazioni appaltanti devono verificare per l’affidamento in gestione dei servizi sociali ad enti del Terzo settore). Gli adempimenti da porre in essere sono parametrati al tipo di ente e alla sua organizzazione: più sono strutturati e maggiori sono i rischi di illeciti, per cui il sistema di controllo e prevenzione richiesto è più incisivo. Un primo step comune a tutti gli enti è la verifica dell’esposizione al rischio. Compete agli amministratori valutare quali siano i possibili rischi dell’ente e se l’organizzazione sia adeguata a prevenirli. Questo adempimento potrebbe essere già sufficiente, da solo, per gli enti più piccoli, che dovrebbero avere cura di monitorare periodicamente i rischi per valutare se siano accettabili rispetto alla struttura organizzativa. In caso di rischi ritenuti rilevanti, invece, l’organo amministrativo dovrà predisporre un apposito Mog, il cui contenuto varia a seconda della dimensione dell’ente di riferimento, dell’attività svolta e della tipologia di controlli interni adottata. Nel modello andranno individuate le attività più sensibili alla commissione di reati e i protocolli predisposti dall’ente per prevenire gli stessi, nonché le sanzioni disciplinari per chi non si attiene al modello. Competente a vigilare sul modello deve essere un organismo appositamente individuato dall’ente, che, come visto, per gli Ets è l’organo di controllo. Quest’ultimo dovrà essere costantemente informato dei rischi di volta in volta rilevati e del modello di prevenzione adottato, al fine di poter monitorare il corretto funzionamento della procedura.

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