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Terzo settore, Iva «pesante» sui servizi socio-sanitari

Per le prestazioni socio-sanitarie gli enti che svolgono attività istituzionale con costi uguali o superiori alle relative entrate potranno trovare accoglienza – presso una delle sezioni del Runts – come Ets (ente del Terzo settore) di natura «non commerciale». Invece, qualora i corrispettivi superino i relativi costi di erogazione delle prestazioni, l’ente sarà qualificato quale Ets di natura “commerciale” fatta salva la possibilità di trasformarsi in impresa sociale. L’iscrizione a una delle sezioni del Runts produce effetti rilevanti sul trattamento Iva delle prestazioni rese.


Mentre per le cooperative sociali – ora imprese sociali – si continuerà ad applicare l’aliquota Iva del 5%, per le stesse prestazioni sanitarie e socio-assistenziali il Cts garantisce, di fatto, l’esenzione da Iva esclusivamente nei confronti di quegli Ets «di natura non commerciale» considerati tali dalle disposizioni al comma 5, articolo 79 del Cts, così pure nei confronti di tutti gli Ets, diversi dalle imprese sociali, che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale – comprese quelle accreditate o convenzionate – con modalità di erogazione gratuita o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.


Il trattamento Iva destinato agli Ets impone, dunque, una riflessione sulle condizioni oggettive e soggettive delle modalità di esercizio delle attività, per valutare eventuali disparità di trattamento sul settore non profit. 


In linea generale, l’articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972 garantisce il regime di esenzione Iva per le prestazioni rese alla persona da soggetti che agiscono nell’esercizio di arti e professioni sanitarie, ovvero di personale specializzato. Tuttavia, l’esenzione delle prestazioni ha carattere oggettivo e non dipende dalla qualifica giuridica del soggetto che le eroga, rilevando, tra le altre, anche per le prestazioni erogate da società di capitali, ad esclusione delle cooperative sociali (Iva al 5%).


Il n. 19 dell’articolo 10 del decreto Iva prevede l’esenzione da Iva alle prestazioni sanitarie di ricovero e cura quando rese da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate oppure quando rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute e da «cooperative non sociali» aventi la qualifica di ex Onlus, così come dagli Ets di natura «non commerciale». Per la clinica o casa di cura privata che eroga prestazioni in regime di natura in parte convenzionata ed in parte non convenzionata, sembra ragionevole considerare esente da Iva solo la parte di prestazione fornita in via convenzionata, così come, nel caso di cliniche o case di cura convenzionate con tariffe superiori a quelle fissate all’interno delle convenzioni, i relativi corrispettivi dovrebbero essere assoggettati a Iva limitatamente all’importo oltre il limite delle convenzioni stesse. 

Diversamente, le stesse prestazioni saranno soggette ad aliquota Iva ordinaria quando erogate da imprese sociali o da cliniche e case di cura non convenzionate. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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