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Terzo settore, sconti in due step

Il conto alla rovescia per l’introduzione nel nostro ordinamento degli enti del Terzo settore (Ets) dovrebbe essere stabilmente avviato: è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 210 del 10 settembre 2018 ed è in vigore dall’11 settembre il Dlgs 105/2018, che ha introdotto norme integrative e correttive del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017), il testo che contiene la lunga e complicata disciplina degli Ets. Questa disciplina in parte è già in vigore e in parte subordina la propria vigenza all’entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, non ancora istituito. Due diversi regimi seguono anche le agevolazioni fiscali dedicate agli Ets (alcune sono applicabili già oggi, delle altre si potrà approfittare una volta che sia in funzione il Registro unico).
Sono le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le imprese sociali (incluse le coop sociali), le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e ogni altro ente privato, diverso dalle società, che siano costituiti per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di «interesse generale»: dalle prestazioni sanitarie ai servizi sociali, dalla formazione scolastica a quella professionale, dalla tutela del patrimonio culturale alla ricerca scientifica, dal turismo sociale allo sport dilettantistico, e così via.
Gli enti che oggi si chiamano Onlus, domani saranno Ets.
Per assumere lo status di Ets, gli enti già oggi esistenti devono adeguare i loro statuti alle norme del Dlgs 117/2017: questi atti di adeguamento sono esenti dall’imposta di registro. Inoltre, per Onlus, Odv e Aps (che, se vogliono rimanere tali, devono adeguare i propri statuti entro il 3 agosto 2019) è disposto che le modifiche statutarie si adottino con procedure semplificate, e cioè «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria».
Dal periodo di imposta successivo a quello nel quale entrerà in vigore il registro unico, l’atto costitutivo degli Ets (comprese le coop sociali, ma escluse le imprese sociali in forma societaria) beneficerà dell’imposta di registro in misura fissa, e ciò anche se contenga apporti patrimoniali all’Ets.
Tuttavia, fino all’operatività del Registro, continueranno ad applicarsi i benefici fiscali contenuti nelle norme previgenti rispetto al Dlgs 117/2017 per la costituzione di Onlus, Odv e Aps che si iscrivano nei relativi registri (i quali poi verranno inglobati nel Registro unico, una volta che sarà istituito).
Quando l’Rts sarà a regime, le fusioni, trasformazioni e scissioni compiute da Ets (comprese le coop sociali, ma escluse le imprese sociali in forma societaria) beneficeranno dell’imposta di registro in misura fissa. Questa agevolazione è peraltro già oggi in vigore per Onlus, Odv e Aps.
Per l’acquisto a titolo oneroso di beni immobili (destinati all’attività istituzionale dell’ente) e per gli acquisti gratuiti (per donazione o successione a causa di morte) di qualsiasi bene, anche non destinato all’attività istituzionale, una volta che il Registro unico sarà operativo, gli Ets beneficeranno delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale per gli acquisti a titolo oneroso e dell’esenzione dall’imposta di successione di donazione.
Queste agevolazioni sono in vigore già oggi per Onlus, Odv e Aps.
 
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