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Terzo settore, trasparenza sui contributi della Pa

Obblighi di trasparenza e pubblicità anche per gli enti del Terzo settore che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni (articolo 1, commi 125-129 della legge 124 del 2017). 

Dal 1° gennaio 2019 scattano diversi adempimenti per le cooperative sociali nonché per gli enti non profit in tema di vantaggi economici ricevuti dalla Pa nel 2018. L’obbligo di informazione riguarderà non solo tali somme, ma anche quelle percepite a titolo di cinque per mille. Se la rendicontazione del vantaggio ricevuto grava in capo agli enti del Terzo settore (Ets), in linea con il principio previsto dall’articolo 93 del Dlgs 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), anche le amministrazioni eroganti saranno tenute a verificare il corretto impiego da parte dei beneficiari delle somme ricevute.


Ancora più stringenti gli adempimenti per le cooperative sociali. Questi enti, benché fiscalmente Onlus di diritto, sono equiparati dalla circolare alle società e, pertanto, obbligati a rispettare gli adempimenti in tema di trasparenza previsti per queste ultime. Le cooperative sociali, infatti, saranno tenute a dare conto delle somme ricevute dalla Pa in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio o, laddove previsto, in quella del bilancio sociale. In caso di inadempimento, scatta l’obbligo di restituire integralmente il vantaggio economico erogato dalla Pa.


Sotto il profilo operativo, i vantaggi economici da comunicare riguarderanno una gamma molto ampia. Oggetto di pubblicazione, infatti, saranno non solo contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pa e dagli altri enti assimilati che non traggono titolo da rapporti di tipo sinallagmatico, ma anche somme erogate che hanno natura di corrispettivo. Rientreranno, quindi, a titolo esemplificativo anche le somme elargite dalla Pa in virtù di rapporti contrattuali.


Con riferimento all’obbligo di comunicazione dei vantaggi economici percepiti, sarà importante rispettare il limite di 10mila euro, da intendersi in senso cumulativo. Tale limite, infatti, prescinde dalla provenienza delle somme percepite, dal momento che, ai fini del superamento della soglia occorrerà tenere conto totale delle erogazioni ricevute. Tuttavia, oltre i 10mila euro, precisa la circolare, graverà sugli enti non profit e sulle imprese l’obbligo di pubblicare gli elementi informativi relativi a tutte le voci che hanno concorso al raggiungimento e al superamento della soglia.

In generale, gli enti diversi dalle imprese, saranno tenuti a pubblicare gli elementi informativi relativi ai vantaggi pubblici (denominazione e codice fiscale soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata, data incasso, causale) sui siti internet e sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio. Per gli enti di piccole dimensioni sono previste, inoltre, ulteriori opzioni. Questi, avranno la possibilità di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza anche tramite la pagina Facebook o in mancanza, mediante la pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui l’Ets aderisce. Agevolazione che viene concessa a tali enti per evitare un aggravio di oneri amministrativi ed economici sproporzionati rispetto alle dimensioni ridotte di questi ultimi.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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