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TFR in busta paga

Legge di stabilità – Per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile. L’opzione può essere esercitata anche per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare.
L’opzione, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018.
La parte integrativa della retribuzione costituita dalla quota di Tfr corrisposta è assoggetta a tassazione ordinaria (non, quindi, a tassazione sostituiva come accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo).
Tuttavia:
• non è imponibile ai fini previdenziali;
• non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del bonus “80 euro”.
La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi.
Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del TFR in busta paga ai lavoratori che la richiedono, è possibile accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l’Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza.
Sarà un apposito D.pc.m. a definire le modalità attuative del Fondo di garanzia e del suo accesso.

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