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Tracciabilità dei pagamenti per le associazioni

Per le transazioni di importo superiore a € 516,46 vi è l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili; l’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 25, co. 5, L. 13.5.1999, n. 133, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti che abbiano scelto il regime agevolativo della L. 16.12.1991, n. 398. La precisazione contenuta nella R.M. 19.11.2014, n. 102/E, dell’Agenzia delle Entrate prevede, per la verità un po’ a sorpresa, che la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti sia applicabile non solo alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche ma a tutti i destinatari del regime forfetario disciplinato dalla L. 398/1991. Rientrano, pertanto, secondo i tecnici delle Entrate, nella tracciabilità dei pagamenti le associazioni bandistiche e i cori amatoriali, le filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro; le associazioni senza fini di lucro e le associazioni proloco.

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