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Trasferimenti immobiliari: aumento imposizione

Il D.Lgs. sul «Federalismo fiscale» aveva già previsto con decorrenza 2014 un nuovo quadro normativo per la tassazione dei trasferimenti immobiliari, accorpando in due sole aliquote dell’imposta di registro le numerose misure precedentemente previste.
Dal 2014, quindi, si applicherà l’aliquota del 9% per tutti i trasferimenti immobiliari (fabbricati e terreni) a titolo oneroso, mentre quella del 2% sarà riservata alle sole case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico), laddove esistano le condizioni oggettive e soggettive aventi i requisiti «prima casa».
È opportuno rammentare che, secondo il noto principio di alternatività Iva-registro l’imposta di registro in misura percentuale si applica agli atti di trasferimento non assoggettati ad Iva ovvero esenti da Iva. Diversamente, nel caso di atti assoggettati ad Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Quelle ipotecarie e catastali, relative a trasferimenti di immobili strumentali (per natura) effettuati da soggetti passivi Iva scontano le imposte percentuali, a prescindere se l’atto è assoggettato ad Iva ovvero esente da Iva. Il principio di alternatività, e la relativa eccezione per gli immobili strumentali ceduti da soggetti Iva, non viene interessato dalle modifiche in vigore dal 2014, salvo che per l’incremento dell’imposta di registro in misura fissa (che passa da 168 euro a 200 euro).
La fissazione della misura del 9% per tutti i trasferimenti immobiliari impatta invece su alcune operazioni societarie, come la cessione di azienda o di un suo ramo; mentre fino al 2013 l’atto richiedeva il versamento di un’imposta di registro proporzionale, differenziata sulla base delle componenti dell’azienda stessa, calcolata sul valore di cessione al netto delle passività e delle imposte ipo-catastali sul valore degli immobili trasferiti, dal 2014 la misura è stabilita al 9% per la componente immobiliare presente nel trasferimento, oltre alle imposte ipotecaria e catastale dovute, per ciascuna di esse, in misura fissa di 50 euro.
Infine, la norma dispone la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali, ad eccezione di quella per la «prima casa». Perdono l’agevolazione anche altre fattispecie contemplate dalla norma in vigore per tutto il 2013, come i trasferimenti immobiliari a favore di Onlus, dello Stato o di enti pubblici territoriali e quelli relativi agli immobili compresi in Piani urbani particolareggiati.

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