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Trasmissione telematica dei corrispettivi | prossima scadenza 01/01/2020

Mancano ormai meno di tre mesi all’entrata in vigore dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi fissato per il 1° gennaio prossimo.

L’obbligo della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entra in vigore:

  • il 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore ad Euro.400.000;
  • il 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali.

Prima di tali date, sarà comunque possibile installare gradualmente i nuovi registratori telematici senza che siano obbligatoriamente messi in servizio. Qualora i contribuenti volessero anticiparne l’avvio, dovranno obbligatoriamente adottare un’unica modalità di certificazione dei corrispettivi. Operativamente, non potranno utilizzare sia la modalità “elettronica” che quella cartacea, rappresentata dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe comportare l’acquisto di un nuovo registratore di cassa o l’adeguamento di quelli già in uso. A fronte di tale spesa, l’Amministrazione Finanziaria riconosce un contributo una tantum pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 Euro in caso di acquisto di un nuovo strumento, o di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento. Tale contributo sarà concesso direttamente all’esercente come credito d’imposta utilizzabile nella prima liquidazione Iva successiva alla registrazione della fattura d’acquisto nonché al pagamento con modalità tracciabile. È comunque messa a disposizione di tutti i contribuenti una procedura web completamente gratuita accessibile nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti passivi Iva tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono adempiere l’obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

L’obbligo in esame non si applicherà:

  1. Alle vendite di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, vendite a distanza;
  2. Ai servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento;
  3. Ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, e-commerce;
  4. Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  5. Alle operazioni collegate a quelle di cui sopra;
  6. Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.
  7. Tali operazioni, continueranno a dover essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Solitamente per le operazioni di cui ai punti 3 e 4, dovrà essere rilasciata la ricevuta o lo scontrino fiscale.

A mio avviso, conviene fissare un incontro per valutare gli strumenti da utilizzare per gestire e monitorare quanto in causa con la massima efficienza.

Lo Studio è ovviamente a disposizione per tutti gli adempimenti connessi.


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