fbpx
TORNA ALLE NEWS

Turismo, nuovi voucher fino a 6.666 euro netti

La circolare Inps 103 del 17 ottobre 2018 ha fatto il punto sulla disciplina dei “nuovi voucher” alla luce del Dl 87/2018: l’articolo2-bis, introdotto nel decreto dalla legge di conversione 96/2018, ha infatti modificato la materia, con alcune deroghe rispetto alla disciplina generale.
Proprio in questo periodo dell’anno, ormai prossimo alle festività natalizie, le aperture introdotte dal decreto estivo potrebbero fornire più appeal a questa formula, nelle strutture ricettive.
Le aziende interessate sono quelle che, complessivamente, non occupano più di otto dipendenti a tempo indeterminato (il limite ordinario è di cinque unità) e che operano nel settore del turismo secondo quanto risulta dal Registro imprese. Si tratta delle attività principali o prevalenti classificate come alberghi (codice Ateco2007 55.10.00), villaggi turistici (55.20.10), ostelli della gioventù (55.20.20), rifugi di montagna (55.20.30), colonie marine e montane (55.20.40), affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51), aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).
Le imprese prive di iscrizione al Registro dovranno dichiarare – all’interno della procedura informatica dedicata alla gestione delle prestazioni occasionali – di svolgere attività nel settore del turismo e fornire tutti gli elementi utili all’Istituto per verificarne la corretta classificazione.
Quanto ai parametri economici, ai fini del superamento della soglia massima di 5mila euro annui da parte dell’utilizzatore, i compensi erogati ai prestatori di lavoro occasionale nel turismo sono computabili al 75% del loro importo. In sostanza, per l’utilizzatore il tetto massimo annuo di compensi erogabili passa da 5mila a 6.666 euro netti.
In ogni caso, anche per le attività svolte nel settore alberghiero e turistico, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’esecuzione di appalti di opere o servizi e con lavoratori che hanno avuto, con lo stesso utilizzatore, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Inoltre, i committenti appartenenti al settore del turismo possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale entro i limiti stabiliti dalla legge ed esclusivamente per le attività lavorative rese da prestatori appartenenti a determinate categorie:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
– persone disoccupate o percettori di prestazioni integrative del salario, o altre prestazioni di sostegno al reddito.
I prestatori devono autocertificare il proprio status giuridico al momento della registrazione nella piattaforma informatica Inps. In assenza dell’aggiornamento della scheda anagrafica, la procedura trasmette una segnalazione all’utilizzatore con la quale ricorda la necessità che il prestatore aggiorni i propri dati e blocca l’acquisizione della dichiarazione. In questo caso, la prestazione non potrà essere svolta.
L’utilizzatore deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, versando la provvista necessaria. Questo può avvenire tramite modello F24 (le somme saranno utilizzabili entro sette giorni dal versamento) o tramite strumenti di pagamento elettronico accessibili solo sul sito Inps, con addebito direttamente sul conto corrente o carta di credito/debito. Per semplificare l’adempimento, le nuove regole prevedono la possibilità di attivare il Cpo anche tramite un intermediario abilitato.
Almeno un’ora prima dello svolgimento della prestazione, l’utilizzatore deve far arrivare all’Inps la comunicazione con tutti i dati relativi all’attività che sarà svolta. In particolare, l’impresa che opera nel settore del turismo deve comunicare tramite la procedura i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l’oggetto della stessa e il compenso pattuito, la data di inizio dell’attività, il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni (per gli altri settori, il limite temporale è di tre giorni). Nel caso in cui la prestazione non dovesse essere resa, l’utilizzatore può revocare la dichiarazione inoltrata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Sempre un’ora prima dell’inizio è possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, indicando il relativo compenso.
Dietro espressa richiesta del prestatore all’atto della registrazione, è possibile riscuotere il compenso spettante decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione è consolidata dalla procedura. In seguito a questa innovazione, il prestatore può ottenere il pagamento della prestazione:
– con accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
– tramite bonifico bancario domiciliato;
– tramite qualunque sportello postale a fronte della generazione e presentazione dell’autorizzazione di pagamento emessa dalla piattaforma Inps, stampata dall’utilizzatore e consegnata al prestatore.
Normalmente, la validazione dell’avvenuta prestazione lavorativa è effettuata a cura dell’utilizzatore entro il terzo giorno successivo allo svolgimento. Oltre questo termine, in assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese viene messo in pagamento entro il 15 del mese successivo. Per i prestatori delle imprese del settore turistico, il Dl 87/2018 ha reso possibile procedere alla validazione non appena esaurito il monte ore indicato nella prestazione, anche in anticipo rispetto al termine dell’arco temporale indicato.
 
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.