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Tutele crescenti, come evitare il giudizio

Per non arrivare in giudizio, il datore può offrire al lavoratore licenziato un’indennità pari a una mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità, con un minimo di due mensilità, fino a un massimo di 18 mensilità (le indennità sono dimezzate in caso di azienda con meno di 16 dipendenti), entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.
La somma offerta non costituisce reddito imponibile e non sconta alcuna contribuzione.
Se il lavoratore accetta la somma in una delle sedi valide per la conciliazione ex articolo 2113 del Codice civile (sindacale o amministrativa) il rapporto di lavoro si estingue alla data del licenziamento e l’impugnazione del recesso si intende rinunciata, anche se già proposta.
La legge, poi, impone una particolare forma di pagamento della somma offerta: l’assegno circolare da consegnare al momento della firma della transazione.

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