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Ue, nuove regole per le cessioni

Le nuove regole sulla prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intraUe entrano in vigore il primo gennaio 2020. 

Si è preferito introdurre due presunzioni legali, subordinate alla disponibilità di specifica documentazione, variabile a seconda che il trasporto sia eseguito da o per conto del venditore o dell’acquirente. In presenza di tale documentazione, si dovrebbe considerare che i beni sono stati effettivamente spediti o trasportati dal paese di partenza a quello di destinazione. 

L’indirizzo fornito in passato con le risoluzioni 345/E/2007, 477/E/2008 e 19/E/2013 emanate dall’Agenzia delle Entrate è “conforme” alle disposizioni regolamentari di prossima applicazione. 

Affinché operi la presunzione di trasferimento intracomunitario, il venditore che trasporta o spedisce i beni deve avere due documenti pertinenti rilasciati da parti indipendenti: per esempio, documento di trasporto, Cmr firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura dello spedizioniere. Se il trasporto avviene con un’unica modalità (via terra, via mare, via aerea), di fatto, ci può essere solo la fattura dello spedizioniere in aggiunta a un documento di trasporto.

In alternativa, serve uno dei documenti di cui sopra in abbinamento con polizza assicurativa del carico o documenti bancari del pagamento del trasporto/spedizione (la combinazione più frequente per i trasporti su gomma sarà quindi: Cmr firmata più contabile di pagamento del trasporto; il che, a ben vedere, è anche meno di quanto chiede la prassi nazionale) oppure con documenti ufficiali di pubbliche autorità dello Stato d’arrivo o con la ricevuta di un depositario per il deposito dei beni in detto Stato.

Quando è l’acquirente che trasporta o spedisce i beni, valgono le regole dei punti precedenti, ma occorre anche una dichiarazione del cessionario, da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che identifichi lo Stato di destinazione dei beni e che contenga le informazioni di dettaglio richieste dalla norma, fra cui l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Se gli operatori non riescono a fornire i documenti richiesti, le presunzioni relative individuate dal regolamento non operano. L’onere di provare che i beni sono stati trasferiti allo Stato d’arrivo torna a gravare interamente sul cedente che voglia beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite. Lo stesso avviene nei casi in cui l’amministrazione finanziaria, avvalendosi di presunzioni di segno contrario (non parendo sufficienti meri indizi), ritenga di confutare gli elementi probatori prodotti dal contribuente in ossequio alle nuove regole.

Ma cosa accade se il cedente esegue il trasporto con mezzi propri (per esempio con il proprio camion)? La presunzione, in queste circostanze, non potrebbe operare. Quali parti indipendenti (anche dal venditore; il che, mette in fuorigioco il ddt) potrebbero infatti rilasciare due o anche uno solo dei documenti di trasporto previsti dall’articolo 45-bis, paragrafo 3, lettera a)? La lettera Cmr rappresenta un contratto di trasporto. Ma un tale contratto non c’è se la merce è trasportata sul camion del cedente. Lo stesso dicasi per la fattura dello spedizioniere. Se non c’è uno spedizioniere, come fa a esserci una sua fattura? Né può farsi ricorso ai documenti di cui alla successiva lettera b), visto che questi rilevano solo se combinati con almeno uno dei precedenti. 

Se invece il trasporto/spedizione è eseguito dall’acquirente o per suo conto, perché operi la presunzione, il venditore, oltre ai documenti di cui sopra nelle diverse combinazioni esaminate, dev’essere anche in possesso di una dichiarazione scritta rilasciata dal cessionario e riportante le specifiche indicazioni previste dalla norma. Tale dichiarazione va fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. La scadenza è così individuata affinché il cedente possa rispettare il termine ultimo per la fatturazione, fissato nel quindicesimo giorno del mese successivo a quello della cessione. In ogni caso, dato che sono comunque richiesti gli stessi documenti previsti per la cessione con trasporto a nome o a cura del venditore, è chiaro che, se il trasporto è eseguito con mezzi propri dell’acquirente, si verificherebbe un’altra ipotesi di inapplicabilità della presunzione.


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