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Uso del contante

Se in Italia si preleva dal proprio conto corrente un importo pari o superiore a 3mila euro, non si vìola la norma antiriciclaggio.
Tuttavia, per gli imprenditori, dal 3 dicembre 2016 sono considerati ricavi i prelievi “non giustificati” (cioè senza l’indicazione del nome del beneficiario in contabilità o senza la sua comunicazione alle Entrate in caso di controllo), per importi superiori a mille euro giornalieri e, comunque, a 5mila euro mensili.
Circa le successive spese, se queste fossero fatte in Italia, non si potrebbe usare questo contante per pagare un unico acquisto di beni o servizi (tranne nei casi di pagamento rateizzato per prassi, con rate inferiori a 3mila euro); mentre all’estero occorrerebbe analizzare le normative locali.
Andando in vacanza oltreconfine con 15mila euro in contanti, è comunque necessario dichiarare tale somma alla dogana.
(Limiti all’uso del contante)
In Italia, dal primo gennaio 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, possono essere effettuati fino a 2.999,99 euro e non più fino a 999,99 euro (articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007).
E a partire dal 4 luglio 2017 la violazione è punita con una sanzione amministrativa da 3mila a 50mila euro (che prima era invece compresa tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito).

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