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Usufrutto rotativo

L’usufrutto rotativo di solito, si attiva mediante una donazione con la quale il donante, riservandosene l’usufrutto, attribuisce al donatario la nuda proprietà delle risorse (denaro, azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.) contenute in un portafoglio; tale usufrutto viene regolamentato da una clausola che ne dispone, appunto, la rotatività.

Dalla riserva di usufrutto deriva che il donante mantiene il diritto alla riscossione dei frutti della gestione (ad esempio, i dividendi delle azioni e gli interessi delle obbligazioni) mentre dalla clausola di rotatività discende che, in automatico, l’usufrutto si estingue da ciò che esce dal portafoglio e si imprime su ciò che vi entra. 

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di attività finanziarie si intendono realizzate, nel caso di loro cessione a titolo oneroso, indipendentemente dalla destinazione del corrispettivo e, quindi, anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia reinvestito nell’acquisto di altri strumenti finanziari. Detto corrispettivo va ripartito tra l’usufruttuario e il nudo proprietario in ragione del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà alla data della cessione, determinati sulla base dei coefficienti indicati nella legislazione in tema di imposta di registro.

In sostanza, il costo fiscale dell’usufrutto è calcolato sulla base della vita presunta dell’usufruttuario alla data del trasferimento del titolo; di conseguenza, il valore della nuda proprietà è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto.


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