Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni; questo regime transitorio opera solo per i dividendi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell’esercizio d’impresa e in relazione a partecipazioni qualificate. In particolare – salva la disciplina per gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata – concorrono a formare il reddito complessivo del beneficiario:
La verifica se la partecipazione sia o meno qualificata andrà fatta «al momento della riscossione degli utili».
Potrebbe quindi accadere, fino al 2022, che i dividendi percepiti da un socio in qualche anno siano soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% e in qualche altro non siano soggetti a ritenuta e concorrano a formare il reddito con le citate regole.
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