fbpx
TORNA ALLE NEWS

Utili distribuiti dopo il 2018 nel reddito complessivo

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni; questo regime transitorio opera solo per i dividendi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell’esercizio d’impresa e in relazione a partecipazioni qualificate. In particolare – salva la disciplina per gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata – concorrono a formare il reddito complessivo del beneficiario:

  • nella misura del 40%, se sono formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; 
  • nella misura del 49,72%, se sono formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 a quelli in corso al 31 dicembre 2016; 
  • nella misura del 58,14%, se sono formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; 
  • fermo restando che i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato in epoca meno recente. 

La verifica se la partecipazione sia o meno qualificata andrà fatta «al momento della riscossione degli utili». 


Potrebbe quindi accadere, fino al 2022, che i dividendi percepiti da un socio in qualche anno siano soggetti alla ritenuta d’imposta del 26% e in qualche altro non siano soggetti a ritenuta e concorrano a formare il reddito con le citate regole.

Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.