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Vendite a catena, il trasporto guida la tassazione ai fini Iva

Dal 1° gennaio 2020 armonizzazione unionale del trattamento Iva intra-Ue delle «vendite a catena» (cosiddette chain transactions), vale a dire, per quelle operazioni che si realizzano con più cessioni successive, ma con un unico trasporto intracomunitario. 

Per impedire fenomeni di doppia imposizione o di non imposizione e di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, la norma citata permette di imputare il trasporto a una sola cessione all’interno di una serie di operazioni nella quale intervengono almeno tre soggetti: 

  • un fornitore, il quale all’inizio della «catena» cede i beni ad un operatore intermedio (primo cedente); 
  • un operatore intermedio, ovvero «il cedente all’interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto» (articolo 36-bis, paragrafo 3); 
  • un acquirente, ovvero il soggetto passivo a cui l’operatore intermedio cede i beni. 

Dunque, in un’operazione tra tali soggetti, il trasporto o la spedizione dei beni è imputato alla cessione eseguita nei confronti dell’operatore intermedio e, di conseguenza, tale cessione è considerata intraUe, se si verificano le seguenti condizioni: 

  1. i beni sono ceduti successivamente; 
  2. i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro all’altro; 
  3. i beni sono trasportati o spediti direttamente dal primo venditore all’ultimo acquirente della catena, con trasporto a cura dell’operatore intermedio o di un terzo che agisce per suo conto. 

Di conseguenza, le cessioni a catena che coinvolgono importazioni ed esportazioni, o che riguardano solo cessioni domestiche, sono escluse dalla disciplina in questione in quanto non soddisfano la condizione sub b).

Se questa è la disciplina generale, la norma prevede anche un’esplicita deroga, per cui il trasporto/spedizione intraUe è imputato alla cessione eseguita dall’operatore intermedio al successivo soggetto della catena se il primo ha comunicato al suo cedente il numero identificativo Iva assegnatogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati. Per l’effetto la cessione nei confronti dell’operatore intermedio sarà soggetta a Iva nello Stato membro di partenza, mentre la cessione intraUe non imponibile sarà quella effettuata dall’operatore intermedio a cui il trasporto è imputato.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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