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Versamenti imposte Modello Redditi 2018, il calendario delle scadenze

In vista della compilazione delle dichiarazioni dei redditi si riassumono di seguito le scadenze previste per il versamento delle imposte (saldo 2017 e acconto 2018) derivanti dal Modello Redditi 2018.
Quest’anno le scadenze sono:
• 2 luglio 2018, in quanto il 30.6 cade di sabato;
• 20 agosto 2018 (con la maggiorazione dello 0,40%) perché il 1° agosto, che sarebbe il 30° giorno successivo, cade all’interno della proroga di Ferragosto.
Per quanto riguarda l’IRES/IRAP ricordiamo che il pagamento è effettuato entro l’ultimo giorno (anziché entro il 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno (anziché entro il 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se il bilancio non è approvato entro il termine massimo, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo). I versamenti potranno essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando l’importo dello 0,40%.
Gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondandoli all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.
Non va effettuato alcun pagamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e IRES, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IRAP.
I versamenti vanno effettuati con modello F24, avendo cura di ricordare che ormai il mod. F24 è utilizzabile prevalentemente in formato telematico. Il modello cartaceo è utilizzabile ancora, infatti, per i privati non titolari di partita Iva in assenza di compensazione.
I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell’acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all’imposta dovuta.
Si ricorda che i versamenti rateali:
• per i privati scadono entro la fine di ciascun mese;
• per i titolari di partita Iva scadono entro il giorno 16 di ciascun mese.
La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l’adempimento è effettuato entro il 20 agosto.

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