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Versamenti Modello Redditi 2017, il nuovo calendario delle scadenze

In considerazione del termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi, si ricorda che da quest’anno le scadenze di pagamento in linea generale sono il 30/06 o il 30/07 con la maggiorazione dello 0,40%.
Quest’anno le scadenze sono pertanto:
• 30.06.2017,
• 31.07.2017.
Per quanto riguarda l’IRES/IRAP il pagamento è effettuato entro l’ultimo giorno (anziché entro il 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno (anziché entro il 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se il bilancio non è approvato entro il termine massimo, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo). I versamenti potranno essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando l’importo dello 0,40%.
I versamenti vanno effettuati con modello F24, avendo cura di ricordare che ormai il mod. F24 è utilizzabile prevalentemente in formato telematico. Il modello cartaceo (da presentare presso banche, uffici postali e Agenti della Riscossione) è utilizzabile ancora, infatti, per i privati non titolari di partita Iva in assenza di compensazione.
I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell’acconto di novembre, che deve essere versato in un’unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all’imposta dovuta.
Si ricorda che i versamenti rateali:
• per i privati scadono entro la fine di ciascun mese;
• per i titolari di partita Iva scadono entro il giorno 16 di ciascun mese.
La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l’adempimento è effettuato entro il 20 agosto.

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