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Viaggi in aereo

Il trasporto nazionale di passeggeri tramite vettori aerei rappresenta un’operazione imponibile Iva per la compagnia aerea che effettua il volo. Per quanto riguarda, invece, il lato del soggetto acquirente, l’articolo 19-bis-1, lettera e) del DPR n. 633/72, afferma che l’Iva riguardante i biglietti aerei è oggettivamente indetraibile, in quanto la prestazione di trasporto si considera effettuata a favore delle singole persone e non per l’impresa o per l’artista o il professionista. Ragione questa che esclude, tra le altre cose, la possibilità di emettere la fattura con l’intestazione che sia riferita a soggetti diversi rispetto al passeggero nei cui confronti è stato stipulato il contratto di volo da parte della compagnia aerea. Sul punto deve essere prestata la dovuta attenzione sia all’articolo 22 del DPR n. 633/72, che all’articolo 12 della Legge n. 413/91, il quale dispone che:
“per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone (…) e di bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale“
Il D.M. del 30/06/2012 ha fissato poi le caratteristiche che i biglietti aerei di trasporto devono contenere al fine di assolvere alla funzione dello scontrino fiscale. In caso di emissione di biglietti aerei di trasporto con modalità telematica (c.d. “e-ticket“), si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 349/E/2007, ha chiarito che questi ultimi garantiscono il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali previsti dalle norme Iva così da poter assolvere la funzione di scontrino fiscale e possono certificare, altresì, i corrispettivi riscossi.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 696/1996, lo scontrino fiscale e la ricevuta, se contengono tutti gli elementi ivi previsti (c.d. “scontrino parlante” ciò a dire documenti fiscali contenenti il codice fiscale del cliente e la natura, quantità e qualità delle prestazioni acquistate), possono essere utilizzati per dedurre le spese sostenute per l’acquisto dei servizi. Pertanto anche il biglietto di trasporto aereo emesso nei confronti del passeggero, attribuisce a quest’ultimo il diritto a dedurre, ai fini reddituali, le spese sostenute senza, quindi che quest’ultimo abbia la necessità di essere in possesso anche della fattura (la cui Iva indicata separatamente, per le ragioni sopra esposte, si ricorda che sarebbe indetraibile).
Per quanto riguarda, invece, la disciplina Iva dei trasporti internazionali di persone, con riferimento ai biglietti aerei, la situazione si complica. Infatti, l’articolo 7-quater, comma 1, lettera b) del DPR n. 633/72 considera territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni di trasporti internazionali di persone “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato“: tale le regola, in si pone in deroga rispetto al principio generale di territorialità relativo alle prestazioni di servizi (Stato del committente per le operazioni B2B e Stato del prestatore per le operazioni B2C) e trova corretta applicazione sia per quanto riguarda i servizi di trasporto di passeggeri resi nei confronti di soggetti passivi che nei confronti di privati.
Come abbiamo visto, quindi, si considera effettuata nel territorio dello Stato e quindi rilevanti a fini Iva la parte del trasporto percorsa nel territorio dello Stato, mentre è da considerarsi fuori dal campo di applicazione Iva per carenza del requisito territoriale, la tratta di un trasporto internazionale effettuata fuori dal territorio dello Stato.
Identificazione della tratta nazionale
In merito all’identificazione e quantificazione della tratta nazionale nel caso di trasporto internazionale (sia esso aereo o marittimo) la Circolare n. 37/E/2011 ha confermato la determinazione di percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale per i vari tipi di trasporto di passeggeri, che riepiloghiamo:
Trasporto marittimo internazionale – E’ stata fissata forfettariamente (Circolare Ministeriale n. 11/420390/1980), nella misura del 5% di ogni singolo trasporto, la quota parte del servizio di trasporto marittimo internazionale che può considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9 comma 1 n. 1) del DPR n. 633/72;
Trasporto aereo internazionale – E’ stata fissata forfettariamente (Risoluzione m. 89/E/2007) nella misura del 38% dell’intero tragitto del singolo volo internazionale, la quota parte del servizio di trasporto aereo internazionale che può considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai sensi dell’articolo 9 comma 1 n. 1) del DPR n. 633/72;
Nel caso di compagnia aerea italiana o di stabile organizzazione in Italia di una compagnia aerea non residente il soggetto passivo Iva italiano che ha acquistato i biglietti aerei non dovrà effettuare alcun adempimento a fini Iva in quanto tutti gli adempimenti sono di competenza della compagnia aerea residente, la quale potrà, ai sensi del già richiamato articolo 22 comma 3, del DPR n. 633/72 non emettere fattura, in luogo del semplice biglietto aereo, che assolve la funzione di documento valido ai fini della deduzione del costo. Tale articolo, infatti, come abbiamo visto in precedenza, prevede che la fattura non sia obbligatoria per le prestazioni di trasporto passeggeri e dei bagagli al seguito.
Nel caso in cui, tuttavia, la compagnia aerea provveda ad emettere fattura, relativamente ad un volo internazionale, a prescindere dal fatto che il committente sia o meno un soggetto passivo Iva, dovrà provvedere a frazionare l’importo addebitato, indicando separatamente in fattura la quota di corrispettivo fuori campo Iva da quella rilevante ai fini dell’imposta, ma non imponibile ai sensi del citato articolo 9 del DPR n. 633/72, secondo le regole sopra individuate.
Acquisto della prestazione di trasporto internazionale da compagnia aerea straniera (soggetto non residente)
Per le prestazioni di trasporto aereo internazionale di persone rese da soggetto non residente a soggetto passivo Iva in Italia, in base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2 del DPR n. 633/72: “gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato…sono adempiuti dai cessionari o committenti“, soggetto obbligato a svolgere gli adempimenti previsti è il committente della prestazione. Il committente in questo caso è chiamato ad emettere autofattura:
se si tratta di trasporto nazionale (Circolare n. 28/E/2011), con applicazione dell’Iva (non potendosi avvalere della disposizione di cui all’articolo 22, emissione della fattura non obbligatoria per le prestazioni di trasporto di persone, poiché non richiamata nell’articolo 17 del DPR n. 633/72);
in presenza di trasporto internazionale, lo stesso deve essere consideato ai fini Iva come: non imponibile articolo 9, comma 1, n. 1, del DPR 633/72, per la tratta nazionale, pari al 38% dell’intero tragitto del singolo volo internazionale, e fuori campo Iva articolo 7-quater lettera b) DPR n. 633/72 per la tratta estera.
Acquisto della prestazione di trasporto internazionale tramite agenzia
Nel caso di acquisto della prestazione di trasporto tramite agenzia, la stessa acquista i biglietti “in nome e per conto” del cliente. Il criterio di territorialità della prestazione di intermediazione prestata a un committente italiano è quello generale fissato dall’articolo 7-ter, comma 1, del DPR n. 633/72, nel caso di cliente soggetto Iva, l’intermediazione dell’agenzia viaggi è rilevante territorialmente in Italia per intero e conseguentemente il prestatore di servizi, residente in Italia, fattura la prestazione assoggettandola al regime di non imponibilitàprevisto dall’articolo 9, n. 7, del DPR n. 633/1972, senza che occorra alcun frazionamento del corrispettivo.
Se l’agenzia viaggi non è stabilita nel territorio italiano, il committente italiano dovrà assolvere agli obblighi Iva mediante il meccanismo del reverse charge, assoggettando l’intero corrispettivo del servizio al regime di non imponibilità (art. 9, n. 7 del DPR n. 633/72).
In nessun caso il soggetto passivo Iva italiano è tenuto a presentare il modello Intrastat relativo all’acquisto di servizi, in quanto per tutti i servizi speciali di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR n. 633/72, l’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 esclude l’obbligo di compilazione e presentazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.
Biglietti aerei intestati al dipendente
Infine, anche per evitare errori o omissioni negli adempimenti Iva, si evidenzia che è possibile che il biglietti aerei possano essere, anziché intestati all’azienda, acquistati ed intestati direttamente dal dipendente o dall’amministratore della società, il quale potrebbe allegare la spesa sostenuta nella nota a piè di lista relativa alla trasferta e chiederne il rimborso; verrebbero così evitati problemi di gestione a fini Iva dell’operazione da parte dell’azienda la quale tuttavia dovrà comunque espletare correttamente gli adempimenti in materia di tenuta del libro unico sul lavoro.

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