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Videosorveglianza, nuovi modelli per le autorizzazioni

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente:
a) per esigenze organizzative e produttive
b) per la sicurezza del lavoro e
c) per la tutela del patrimonio aziendale
e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l’accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui sopra possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
In base alla norma, le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di accordo con la RSU o le RSA, devono munirsi di apposita autorizzazione per procedere all’installazione e all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (o, a seconda dei casi, dalla sede centrale), previa presentazione di apposita istanza.
I nuovi modelli, che indicano anche la documentazione da allegare, sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 così come lo è il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza degli elementi minimi indicati nell’istanza, la stessa risulterà incompleta e laddove tali mancanze non venissero sanate, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata.
In sede di compilazione dovrà essere indicata la ragione per cui si procede alla richiesta, il numero di dipendenti in forza nell’azienda, se la rappresentanza sindacale non è presente ovvero se non si è raggiunto l’accordo, le modalità di funzionamento degli impianti nonché, infine, il nominativo della persona cui potranno chiedersi, se del caso, elementi integrativi e chiarimenti circa la domanda in questione.

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