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Violazioni su salute e sicurezza, sanzioni più alte

Dal 1° luglio aumentano dell’1,9% gli importi delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accertate successivamente a tale data.
Nessun aumento per le violazioni accertate prima.
Tale aumento, che avviene ogni cinque anni, è previsto dal comma 4-bis dell’articolo 306 del testo unico e si ricollega in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo.
La circolare dell’Ispettorato osserva che l’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e, pertanto, non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.
Così si ha, per esempio, che il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi, ovvero non nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in origine era punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, dal 1° luglio, ferma restando l’entità dell’arresto, l’ammenda sarà da 2.792,00 a 7.147,67,00 euro. Così al datore di lavoro che adotta il documento della sicurezza inidoneo, non rispondente cioè alle disposizioni previste dagli articoli 17, 28 e 29 del testo unico, si applica la nuova ammenda da 2.333,65 a 4.467,30,00 euro in luogo delle originarie 2.000,00-4.000,00 euro. Così, continuando l’esempio, per le visite mediche effettuate a lavoratori/lavoratrici, per cui sussiste il divieto per legge, l’originaria sanzione amministrativa a carico sempre del datore di lavoro, da 2.000,00 a 6.600,00 euro, viene ora elevata da 2.233,65 a 7.371,04 euro.

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