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Voluntary disclosure

È stata pubblicata la legge, in vigore dall’1.1.2015, che contiene disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali dall’estero, di lotta all’evasione fiscale e di autoriciclaggio (cd. Voluntary disclosure).
In particolare è disposto che l’autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 4, co. 1, D.L. 167/1990 (dichiarazione annuale per investimenti e attività) commessa fino al 30.9.2014, possa avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività finanziarie e patrimonali costituite o detenute all’estero, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio.
A tal fine è tenuto a:
› indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria, presentando apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituti o detenuti all’estero, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che sono serviti a costituirli o acquistarli e dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione;
› versare (in unica soluzione o in 3 rate mensili di pari importo) le somme dovute in base all’invito ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 218/1997 entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, o le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avvalersi della compensazione (la procedura non si perfeziona se le somme dovute non sono versate nei termini indicati).
La collaborazione volontaria, la cui procedura può essere attivata solo fino al 30.9.2015, non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che il soggetto interessato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura di collaborazione.
Un apposito Provvedimento Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31.1.2015, stabilirà le modalità di presentazione dell’istanza e di pagamento dei debiti tributari, e ogni altra modalità applicativa della stessa procedura.
La legge in esame modifica anche l’art. 4, co. 3, secondo periodo, D.L. 167/1990 disponendo che gli obblighi di indicazione in dichiarazione dei redditi non sussistono per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore a € 15.000 (non più € 10.000).

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