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Voluntary Disclosure, nuova possibilità fino a luglio 2017

Alla nuova procedura di collaborazione volontaria internazionale continuano a poter accedere le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e assimilate che detengono patrimoni o attività finanziarie all’estero, direttamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Rimane la possibilità di aderire alla procedura nazionale con riferimento ad attivi detenuti in Italia.
Oggetto della nuova procedura potranno essere le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, relative cioè ai periodi di imposta sino al 2015, sempreché il contribuente non abbia già assolto agli obblighi relativi a questa annualità in sede di dichiarazione entro il 30 settembre 2016 o presenti dichiarazioni tardive/integrative entro il prossimo 29 dicembre.
Con la procedura “internazionale” potranno essere regolarizzate tutte le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW), nonché quelle reddituali connesse alle attività finanziarie e patrimoniali estere.
Possono essere sanate anche le violazioni di fonte nazionale in relazione agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’Irape dell’Iva, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
E’ introdotto un sistema facoltativo di autoliquidazione degli oneri della regolarizzazione in relazione al quale l’Agenzia delle entrate avrà un ruolo di eventuale controllo ex post.
L’altra novità è rappresentata dalla disciplina ad hoc introdotta per regolarizzare il contante o i valori al portatore detenuti in Italia. I contribuenti interessati dovranno depositare queste attività in un «rapporto vincolato» presso intermediari finanziari abilitati sino al termine della procedura.
Questa procedura è prevista esclusivamente per la regolarizzazione del «contante domestico», mentre per il contante oltre frontiera continueranno ad applicarsi le regole della prima disclosure.
La norma infine prevede espressamente che i Comuni segnalino entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) i dati degli espatriati all’agenzia delle Entrate, ai fini della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali all’estero non dichiarati.

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