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Welfare aziendale, i voucher «monouso» anticipano l’Iva

Il Consiglio dei ministri dell’8 agosto ha varato le nuove regole Iva che dal 1° gennaio 2019 interesseranno l’emissione e la circolazione del “buono-corrispettivo” (voucher) utilizzati soprattutto nel welfare aziendale quando si mettono a disposizione dei dipendenti beni e servizi collocati in determinati panieri individuati dal Tuir.
Viene innanzitutto introdotta una definizione generale di “buono” e dei suoi contenuti essenziali. Dovrà prevedere l’obbligo di essere accettato come corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi che andranno indicati sul buono o sulla documentazione allegata, unitamente alla identità dei potenziali cedenti o prestatori.
Due le categorie di voucher su cui si baserà il diverso trattamento Iva: “monouso” e “multiuso”. Nella prima categoria rientreranno i buoni-corrispettivi per i quali, al momento dell’emissione, è nota la “disciplina Iva” applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi sottesa. In sostanza, sebbene non sia esplicitato nella relazione, per integrare questo presupposto occorrerà conoscere l’Iva virtualmente dovuta e il luogo (inteso come criterio per regolare la territorialità dell’imposta) relativo all’operazione sottesa. La relazione illustrativa specifica anche che dovranno essere noti, al momento dell’emissione e della cessione del voucher monouso tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione, necessari per la relativa fatturazione (qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione). Questo perché dal 1° gennaio 2019 il momento impositivo Iva del buono monouso sarà anticipato alla sua emissione e non al suo effettivo utilizzo.
 
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