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2021, il «boom» del settore delle criptovalute: gli obblighi fiscali

 

I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale, se detengono valute virtuali, devono compilare il quadro RW, riportando i dati delle valute possedute su wallet presso un exchange estero in hardware wallet e in desktop wallet con disponibilità diretta di chiave privata.

 

I wallet sono portafogli elettronici consistenti in una coppia di chiavi crittografate, una pubblica e una privata.

 

In assenza di una specifica normativa in materia di valute virtuali, le criptovalute sono assimilate alle operazioni relative
a divise, banconote e monete con valore liberatorio. Pertanto, dalle operazioni possono derivare capital gain di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), Dpr 917/1986.

 

Se la giacenza media dei wallet supera il controvalore di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, le cessioni di criptovalute concorrono a determinare redditi diversi quali plusvalenze.

 

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo d’imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione. Considerato che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo d’imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni. La giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web). Considerato che per la determinazione delle plusvalenze/minusvalenze, si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (criterio LIFO), per determinare la plusvalenza conseguente a prelievi da wallet, che abbiano superato la suddetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto considerando cedute per prime le valute acquisite in data più recente.

 

Se il reddito è percepito da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva del 26%.

 

Quanto agli adempimenti dichiarativi, le persone fisiche residenti devono compilare il quadro RW anche nel caso in cui detengano in Italia le attività finanziarie estere al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Ne consegue che le persone fisiche residenti che detengono valute virtuali devono compilare il quadro RW, in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria assimilate alle valute estere e suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.  Diversamente, le valute virtuali non sono soggette all’Ivafe, in quanto l’imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria.

 

Violazione sanata con la dichiarazione integrativa: L’omessa compilazione del quadro RW può essere oggetto di ravvedimento operoso mediante dichiarazione integrativa in quanto rappresenta una parte della dichiarazione dei redditi ai fini Irpef in cui devono essere riportati i trasferimenti di capitali effettuati all’estero nell’anno di imposta.

 

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