Il decreto direttoriale del 30 luglio 2025 rafforza l’efficacia della misura nota come “nuova Marcora”, ridefinendo modalità operative, requisiti di accesso e spese ammissibili. La misura, prevista dal DM 4 gennaio 2021, resta ancorata all’obiettivo di sostenere le PMI cooperative mediante finanziamenti a tasso zero, erogati da società finanziarie partecipate dal Mimit.
La revisione del regime non cambia la struttura dell’agevolazione, ma ne estende l’impatto, offrendo maggiore chiarezza sulle procedure, soggetti ammissibili e modalità di erogazione.
Soggetti ammissibili e condizioni di accesso
Il beneficio è riservato alle società cooperative di piccola e media dimensione, regolarmente iscritte al Registro delle imprese, che abbiano acquisito o acquisiscano una partecipazione minoritaria temporanea da parte di una società finanziaria partecipata dal Mimit, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge 49/1985.
Sono escluse le cooperative in liquidazione, in crisi, destinatarie di revoche di precedenti aiuti concessi dal Mimit, oppure colpite da sanzioni interdittive. Sono inoltre escluse quelle i cui rappresentanti legali abbiano riportato condanne per reati ostativi alla contrattazione pubblica.
Dal 2 ottobre 2025 le cooperative di media dimensione devono dimostrare la copertura assicurativa contro i rischi catastrofali, obbligo che sarà esteso anche a micro e piccole cooperative a partire dal 1° gennaio 2026.
Durata, importi e condizioni del finanziamento
Il finanziamento può durare da un minimo di tre a un massimo di dieci anni, con un periodo di preammortamento fino a tre anni. Il rimborso avviene tramite rate semestrali posticipate a scadenza fissa, il 31 maggio e il 30 novembre.
Il valore massimo del finanziamento non può superare il quintuplo della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nel capitale della cooperativa, e comunque non può eccedere i 2 milioni di euro.
Iniziative ammissibili
Le agevolazioni possono finanziare due tipologie principali di attività: programmi di investimento e fabbisogni di liquidità aziendale.
Per quanto riguarda i programmi di investimento, sono ammesse solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda. I progetti devono concludersi entro 36 mesi dalla stipula del contratto, salvo eventuale proroga fino a 18 mesi. In caso di mancato rispetto dei termini, le agevolazioni verranno revocate.
Nel caso di liquidità aziendale, si distinguono due ambiti: investimenti non strutturati in programmi (ad esempio per sostituzioni di impianti o spese operative) da realizzare entro 36 mesi, e capitale circolante per fase di avvio o consolidamento della cooperativa, da utilizzare entro 12 mesi.
In entrambi i casi, è obbligatorio presentare un piano di attività che giustifichi l’utilizzo delle risorse, dettagliando obiettivi, tempi e piano economico-finanziario.
Presentazione della domanda
Le domande devono essere inviate via PEC alle società finanziarie partecipate dal Mimit oppure tramite il portale dedicato, disponibile sul sito del Ministero. Devono contenere le informazioni previste dall’allegato 2 al decreto e il piano di attività conforme all’allegato 3. Per richieste pari o superiori a 150mila euro è necessaria anche una dichiarazione antimafia.
Il beneficio è concedibile una sola volta nell’arco di 36 mesi per ciascuna cooperativa, con eccezioni per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi o oggetto di trasferimento.
L’erogazione avviene in una o più soluzioni, in base allo stato di avanzamento del progetto o secondo il piano approvato nel caso di esigenze di liquidità.
Esempio 1 – Cooperativa agroalimentare
Una cooperativa agricola intende investire in macchinari innovativi. Presenta domanda con un piano di attività dettagliato e ottiene un finanziamento di 800.000 euro a tasso zero per otto anni, comprensivo di due anni di preammortamento. L’investimento viene completato entro 30 mesi, con erogazione in tre fasi. Il risultato è il rinnovamento dell’apparato produttivo senza costi finanziari.
Esempio 2 – Cooperativa sociale in start-up
Una cooperativa sociale appena costituita da ex dipendenti di un’azienda in crisi presenta richiesta per 150.000 euro finalizzati alla copertura di spese operative nei primi 12 mesi. La documentazione viene approvata e il finanziamento è concesso in un’unica soluzione. In virtù della deroga prevista, la cooperativa potrà accedere a un nuovo finanziamento anche prima dei 36 mesi.
La complessità tecnica della misura, la varietà delle condizioni e l’importanza della documentazione richiesta rendono essenziale il supporto di un partner esperto. Lo Studio Beneggi e Associati offre assistenza integrata nella predisposizione delle domande, nella strutturazione dei piani di investimento e nella gestione dei rapporti con le società finanziarie coinvolte. Affidarsi a un team specializzato consente non solo di evitare errori procedurali, ma anche di cogliere appieno il potenziale strategico dell’agevolazione per rafforzare la solidità e l’autonomia economica della cooperativa.