Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore non si limita a sostenere l’occupazione, ma costruisce un vero e proprio sistema di premialità e penalizzazioni rivolto alle imprese, con un duplice obiettivo:
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favorire l’inclusione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;
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scoraggiare comportamenti che producono esternalità negative, come la delocalizzazione improduttiva e l’assenza di copertura contro eventi naturali.
Le disposizioni si applicano trasversalmente nei bandi pubblici, nei criteri di accesso a incentivi fiscali e finanziari, e nelle misure di sostegno alla competitività. Le imprese sono valutate non solo su base economica, ma anche secondo logiche occupazionali, sociali e ambientali.
Premialità per assunzioni qualificate: giovani, donne, disabili
Viene riconosciuta una premialità misurabile (punteggio, priorità, accesso preferenziale) alle imprese che effettuano nel 2026 assunzioni a tempo indeterminato nei confronti di:
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giovani under 35, senza precedenti esperienze stabili;
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donne disoccupate da almeno 6 mesi (o 12 mesi in aree svantaggiate o settori a prevalenza maschile);
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persone con disabilità riconosciuta, ai sensi della legge 68/1999.
La premialità non è di tipo contributivo, ma si manifesta:
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nella partecipazione a bandi per fondi pubblici nazionali o regionali;
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nella valutazione per incentivi a innovazione, sostenibilità, transizione digitale;
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nella concessione di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e crediti d’imposta.
Il vantaggio è operativo e strategico: in un contesto competitivo, una posizione prioritaria nei bandi può fare la differenza tra ottenere o perdere un contributo rilevante.
Riserva per PMI: almeno il 40% delle risorse
Per correggere gli squilibri a favore delle grandi imprese, la Manovra introduce una clausola di riserva:
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almeno il 40% delle risorse destinate a misure pubbliche di sostegno a imprese devono andare a PMI che abbiano effettuato assunzioni qualificate nel 2026.
Si tratta di un incentivo indiretto, ma fortemente efficace, che valorizza l’investimento occupazionale come elemento di merito e competitività, specie per le piccole imprese che normalmente accedono con più difficoltà ai meccanismi pubblici di finanziamento.
Penalizzazioni per delocalizzazioni e imprese prive di coperture assicurative
L’articolo 1, commi da 121 a 125, introduce misure penalizzanti per le imprese che:
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delocalizzano in paesi extra-UE senza piano di reindustrializzazione o riconversione produttiva;
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non stipulano polizze assicurative contro eventi catastrofali (es. sismi, alluvioni, eventi estremi), pur operando in zone ad alto rischio.
Le conseguenze sono rilevanti:
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esclusione dai bandi pubblici e da forme di agevolazione a livello statale e regionale;
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decadenza da contributi già concessi, in caso di delocalizzazione non notificata con 90 giorni di anticipo;
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obbligo di restituzione integrale dei benefici fiscali ricevuti nei 24 mesi precedenti la delocalizzazione.
Esempi
Esempio 1 – PMI che assume una donna disoccupata
Una microimpresa lombarda assume a tempo indeterminato una donna disoccupata da oltre 6 mesi nel febbraio 2026.
→ Grazie a questa assunzione, accede con priorità a un bando regionale per digitalizzazione, riservato al 40% alle PMI con assunzioni qualificate. Ottiene punteggio maggiorato e viene ammessa al finanziamento.
Esempio 2 – Grande impresa che delocalizza
Un’azienda manifatturiera decide di trasferire parte della produzione in Serbia, senza notificare il piano e senza misure di compensazione occupazionale.
→ Viene esclusa da un bando nazionale per incentivi 4.0 e perde il diritto a un credito d’imposta per investimenti green fruito nei 12 mesi precedenti.
Esempio 3 – Impresa senza polizza catastrofale
Una media impresa logistica opera in un’area a rischio sismico ma non ha stipulato alcuna copertura assicurativa.
→ In base al nuovo sistema, è esclusa da una misura di cofinanziamento per l’adeguamento antisismico dei capannoni, pur avendo i requisiti tecnici.