Anche i lavoratori intermittenti potranno beneficiare di una indennità di 600 euro per il mese di marzo in caso di sospensione dell’attività a causa dell’emergenza coronavirus.
I destinatari del decreto 4 maggio 2020, n. 10 in esame sono i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Si tratta di:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, nonché iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità non è cumulabile con i trattamenti speciali di cassa integrazione COVID-19 (CIGO, Assegno Ordinario e CIGD) e con le indennità di 600 euro già previste dal DL 18/2020, inclusa quella per i professionisti delle casse previdenziali. Non è inoltre cumulabile con il reddito di cittadinanza. I soggetti, inoltre, non devono essere titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda.
In presenza dei requisiti suddetti, i lavoratori potranno beneficiare di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef.
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