Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art.33, co.3, L. n.104/92, come modificato dall’art.24, L. n.183/10, che ha esteso anche al parente o affine entro il terzo grado il diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità. Il Ministero chiarisce che deve essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma (abbiano compiuto i 65 anni di età; siano affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti), a nulla rilevando invece il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado.