Decreto Sblocca Italia

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la L. 11.11.2014, n. 164, contenente misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e la ripresa delle attività produttive.
Di seguito si illustrano le disposizioni e le modifiche di maggiore rilevanza.
- Accordi di riduzione del canone di locazione: è confermata l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la registrazione dell’atto con cui le parti dispongono la riduzione del canone di locazione relativamente ad un contratto ancora in essere. Inoltre, il conduttore può richiedere una riduzione del canone contrattuale. Laddove la trattativa si concluda in effetti con la determinazione di un canone minore, i Comuni possono riconoscere un’aliquota Imu ridotta.
– Immobili destinati alla locazione: è confermata la deduzione del 20% del prezzo (con un limite massimo di € 300.000) per l’acquisto effettuato dall’1.1.2014 al 31.12.2017 di unità immobiliari abitative da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciale. La legge di conversione ha previsto la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche in relazione agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto degli immobili. È stata inoltre introdotta la condizione che gli immobili siano invenduti al 12.11.2014. Sono confermati le altre condizioni e i requisiti richiesti per beneficiare della deduzione. È poi previsto che il contribuente possa cedere in usufrutto, anche contestualmente all’atto di acquisto e prima della scadenza del periodo minimo di locazione di 8 anni, gli immobili acquistati con le agevolazioni in esame a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali. Deve però essere mantenuto il vincolo di locazione alle stesse condizioni e il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non deve essere superiore all’importo dei canoni di locazione calcolati in base alla norma.
– Contratto di godimento e futura alienazione di immobili – Rent to Buy: viene confermata la necessità di trascrizione sensi dell’art. 2645

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