Licenziamento, comunicazione obbligatoria per l'offerta di conciliazione

Una volta che si è proceduto al licenziamento di un lavoratore rientrante nella disciplina del contratto a tutele crescenti, la normativa prevede la possibilità, facoltativa e unilaterale, che il datore proponga una conciliazione entro sessanta giorni, con la quale viene offerta una somma determinata ex lege, per evitare l’impugnazione del licenziamento stesso.
Entro 65 giorni dalla data di licenziamento, il datore di lavoro, o i professionisti che lo assistono, deve procedere ad un ulteriore nuovo adempimento burocratico, l’invio telematico del modello “Unilav-conciliazione”.

Condividi :

ARCHIVIO

29 Lug 2024

chiusura uffici | 12-30 agosto

ARCHIVIO

31 Dic 2023

Sospensione ammortamenti 2023

ARCHIVIO

31 Dic 2023

Legge di bilancio 2024 approvata dal Parlamento

CERCA