La nuova formulazione dell’articolo 15 del Testo unico accise (Tua), prevede che l’imposta è accertata con avviso di pagamento notificato al debitore e il termine di prescrizione ordinaria del diritto all’imposta è fissato in cinque anni, aumentato a dieci nei casi di violazioni per cui vi è obbligo di denuncia.
Questa ultima integrazione sul “raddoppio dei termini” è una novità in materia e, in concreto, introduce un rischio di particolare sfavore per i contribuenti, specialmente in considerazione del fatto che nel sistema delle accise il rischio di caduta in fattispecie di tipo penale, anche gravi, è molto elevato.
Prima dell’avviso di pagamento è stato poi formalizzato l’obbligo di notifica del Pvc per permettere al contribuente di presentare memorie e osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui allo Statuto del contribuente.
Altre novità di interesse attengono poi agli accertamenti per i depositi commerciali di carburanti ed i depositi fiscali di bevande alcoliche. Per i primi, viene integrato il sistema delle licenze con un sistema di autorizzazioni per stoccaggi e/o distribuzione, mentre sono ridefinite le regole di registrazione di carichi e scarichi anche per le ipotesi di self service; a ciò si aggiungono le aliquote agevolate per il gasolio commerciale impiegato per il trasporto di cose e persone. Per i secondi, invece, si registrano importanti innovazioni sulle facoltà di produzione e fabbricazione degli alcolici e sulla possibilità di autorizzare spazi funzionali di commercio all’ingrosso di prodotti soggetti ad accisa.
In ultimo, si rammenta la sanatoria intervenuta in materia di accise, per cui, in caso di giudizi pendenti circa fatti avvenuti prima del 2010, il contribuente può chiudere ogni contestazione, previa definizione con le Dogane, con il pagamento di una somma riducibile fino all’80% dell’imposta, senza applicazione di interessi e sanzioni.