La presentazione erronea della domanda di disoccupazione (Naspi) anziché della domanda di mobilità può comportare il rischio di perdere i 12 mesi d’indennità oltre a ulteriori conseguenze sull’anzianità contributiva del lavoratore.
L’Inps prevede infatti la possibilità di trasformare una domanda già presentata per ottenere il nuovo sussidio di disoccupazione in una domanda per l’indennità di mobilità ordinaria ma occorre che la richiesta di conversione sia ‘esplicita’ e che venga inviata entro i termini di decadenza per la presentazione della mobilità, ossia entro 68 giorni dal licenziamento.
La Naspi spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione per licenziamento individuale, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale con la procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/66.
Della mobilità possono, invece, usufruire i licenziati a seguito di un procedimento di licenziamento collettivo (articoli 4 e 24 della legge 223/91) da parte di aziende appartenenti a particolari settori economico-produttivi.
La possibilità di incorrere in un errore non è remota: è capitato, ad esempio, che sia stata presentata una domanda di Naspi a fronte di una situazione di licenziamento collettivo, per il quale la possibilità di richiedere alternativamente l’indennità di disoccupazione è possibile solo ed esclusivamente se la domanda di mobilità sia stata respinta per mancanza dei requisiti amministrativi.
Se l’errore viene comunque commesso, l’Inps non si accontenta dell’invio della nuova documentazione necessaria per ottenere la mobilità, ma richiede che quest’ultima sia accompagnata da una «esplicita richiesta di conversione».
Sul punto nel messaggio si chiarisce che per i lavoratori in mobilità la condizione è bene evidenziata dalla presenza della comunicazione obbligatoria Unilav del licenziamento collettivo inviata dai consulenti del lavoro per conto del datore di lavoro, dalla lettera di licenziamento, in cui viene segnalato che lo stesso è avvenuto a seguito della procedura di mobilità e dall’iscrizione nelle liste di mobilità approvata dalla Commissione regionale per l’impiego, che può intervenire nei 68 giorni dal licenziamento.
Tutti documenti di cui il lavoratore o i patronati (se il licenziato si affida ad essi) sono assolutamente a conoscenza e che pongono fin da subito in evidenza la necessità – nel caso di un’erronea richiesta di Naspi – di presentare la domanda di mobilità entro i termini decadenziali previsti, mentre l’invio dei documenti richiesti non costituisce esplicita richiesta di conversione.