Iva non versata

La responsabilità penale per il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, appartiene al soggetto che ricopre la carica sociale di legale rappresentante al momento del termine ultimo per il versamento dell’imposta.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure basate sul rilievo dell’assunzione della carica sociale in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione e dell’assenza della “esposizione” del debito Iva nella medesima.
Infatti, come chiarito dai giudici, per il reato di omesso versamento, occorre fare riferimento al momento in cui la legge fissa il termine ultimo per il versamento dell’imposta è, quindi, sul legale rappresentante a tale data che grava l’obbligazione tributaria.

Condividi :

ARCHIVIO

28 Lug 2025

Chiusura estiva dello Studio – Agosto 2025

ARCHIVIO

29 Lug 2024

chiusura uffici | 12-30 agosto

ARCHIVIO

31 Dic 2023

Sospensione ammortamenti 2023

CERCA