L’Agenzia delle Entrate ha fornito tempestivi chiarimenti in merito ai tempi di entrata in vigore delle novità introdotte in tema di “visto di conformità” e utilizzo in compensazione di crediti tributari.
L’art. 3 del Decreto 50/17 è intervenuto riducendo ad Euro 5.000 (rispetto ai precedenti Euro 15.000), il limite massimo oltre il quale, per poter compensare in modo “orizzontale” crediti Iva, Imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte, vi è l’obbligo di apposizione, sulle Dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, del “visto di conformità”, prevedendo inoltre che l’utilizzo improprio dei crediti anche in violazione dell’obbligo di apposizione del “visto di conformità” comporti il recupero a mezzo atto di contestazione con relativi interessi e sanzioni.
E’ stato poi integrato l’art. 1, comma 422, della Legge n. 311/04, con la previsione che le somme dovute a seguito dell’atto di contestazione non possano essere corrisposte tramite compensazione.
Poiché il Dl. n. 50/17 non reca alcuna indicazione temporale sull’efficacia, sono stati chiesti chiarimenti sull’immediata applicazione delle nuove disposizioni.
A tal proposito, l’unico riferimento in merito è quello contenuto nell’art. 67 del Dl. n. 50/17 in questione, ai sensi del quale “il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.”, ossia il 24 aprile 2017 e di conseguenza le nuove disposizioni trovano già applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e quindi dalle Dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
A partire dal 24 aprile 2017 sarà quindi chiaramente necessario, ad esempio per i Modelli “Iva/2017” presentati con ritardo non superiore a 90 giorni o Dichiarazioni “integrative” da inviate ai sensi degli artt. 2 e 8 del Dpr. n. 322/98, apporre il “visto di conformità” qualora si intenda compensare crediti superiori ad Euro 5.000.
Rammentiamo che, in alternativa al “visto di conformità”, è possibile far apporre sui modelli dichiarativi la firma da parte dell’Organo di revisione, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Risoluzione Entrate n. 90/E del 2010.